20 Aprile 2024, sabato
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Covid19, DPI: cosa dice la normativa

DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IMPORTAZIONE E PRODUZIONE PER COVID-19, FACCIAMO UN POCO DI CHIAREZZA.

Prima di tutto dobbiamo brevemente descrivere che cosa sono i dispositivi di protezione individuale o più comunemente indicati con l’acronimo di D.P.I.

I dispositivi di protezione individuale così come descritti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs n. 81/08) sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento accessorio destinato a tale scopo”, quindi in buona sostanza sono attrezzature e strumentazioni che hanno come scopo quello di ridurre al minimo i rischi per la salute individuale nel  compimento di una determinata attività.

Durante questa emergenza pandemica COVID-19, sono tristemente arrivati alla ribalta dell’opinione pubblica dispositivi di protezione individuale quali:

mascherine chirurgiche o ti tipo ffp1 ffp2 ffp3

guanti in lattice monouso

tute di protezione individuale monouso

occhiali e visiere di protezione

Tutti questo dispositivi, sono utilizzati attualmente oltre da coloro i quali li hanno sempre utilizzati nell’ambito delle proprie attività lavorative, anche da altri soggetti che per lavoro non possono seguire le regole di distanziamento sociale, imposte per il contenimento della pandemia, primi tra tutti gli operatori di pubblica sicurezza e gli operatori sia medici che OSS, ma anche gli addetti delle attività che non hanno subito la sospensione perché ritenuti essenziali, di prima necessità, o strategici.

Ma il problema riguarda, soprattutto, i guanti ed alle mascherine, utilizzati da tutti noi che in questo momento non possiamo stare in quarantena in casa, o che siamo costretti ad uscire per brevi periodi, onde approvvigionarci di beni di prima necessità.

Quindi dato l’utilizzo si è creata un enorme richiesta di questi prodotti, contro una limitata produzione nazionale, non dimenticando che la maggior parte di questi dispositivi viene prodotta in Cina, primo paese, che ha dovuto combattere internamente il COVID-19, e che ancora non si può dire aver vinto definitivamente questa battaglia.

Allora in risposta alla domanda posta da tanti lettori, imprenditori e produttori, di questi dispositivi descriviamo brevemente qual’è l’iter da seguire per approvvigionarsi all’estero di questi DPI.

Prima di tutto, dobbiamo dire che con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, il governo ha attribuito alla protezione civile il potere di requisire i dispositivi di protezione individuale in entrata nello stato, a vantaggio della sanità nazionale, individuando nell’Agenzia delle Dogane e Monopoli il soggetto attuatore della stessa.

Questo in prima analisi per soddisfare esigenze collettive di distribuzione dei DPI alle strutture incaricate di combattere il COVID19 in prima linea, ed impedendo speculazioni private, che se pur in minor parte ci sono state.

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli con una prima circolare del 27.03.2020 prot. 100562/RU in applicazione dell’art. 74 e ss del Reg. CE n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e dell’art. 51 e ss della Direttiva CE n.132/2009 ha reso nota la possibilità dell’importazione in franchigia dei DPI necessari a fronteggiare il COVID19, in attuazione del Determinazione Direttoriale prot. 101115 del 27.03.2020 che stabilisce che dal 01 febbraio 2020 e fino alla notifica della decisione adottata dalla Commissione Europea, la sospensione del pagamento dei diritti doganali (dazio ed iva), gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare il COVID19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti, nonché unita di pronto soccorso, oppure da soggetti terzi che importano per conto di questi enti ed organizzazioni.

Questa franchigia si consolida all’atto dell’importazione con una autocertificazione prestata dai soggetti beneficiari dell’importazione, (fatta eccezione degli Enti Pubblici) in modo diretto se l’importazione è effettuata dagli stessi beneficiari, o in modo indiretto se l’importazione è effettuata da soggetti terzi per loro conto.

Qualora il soggetto terzo non disponga al momento dell’importazione in franchigia, dell’autocertificazione dell’ente destinatario, potrà produrla, successivamente, ed entro un congruo termine accordato dall’Ufficio stesso.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dovrà tenere in questo caso, una rendicontazione delle merci che hanno usufruito dell’agevolazione con riferimento della quantità, natura della merce, destinatari finali ed operatori interessati nella procedura di importazione.

Inoltre, sempre nell’ottica della semplificazione delle procedure di importazione dei DPI, necessari a combattere la diffusione del COVID19, con Determinazione Direttoriale prot. 101313/RU del 30.03.2020 si è ritenuto dover effettuare, per questo tipo di merci, una procedura di sdoganamento con svincolo diretto, qualora i DPI, siano tra quelli indicati nella Circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché per i beni mobili di qualsiasi genere destinati ai seguenti soggetti:

  1. Regioni e Province autonome;
  2. Enti territoriali locali;
  3. Pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D. lgs 165/2001;
  4. Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale di emergenza;
  5. Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità o di interesse pubblico.

Inoltre non ultima la semplificazione già stabilita con il DL 17 marzo 2020 (cosiddetto cura Italia), con la quale il governo Italiano ha introdotto, per sopperire alla carenza di mascherine, (il cui uso a parere di chi scrive), diventerà obbligatorio per tutti i cittadini nell’attuazione della fase 2 di contenimento e lotta al COVID19, deroghe e semplificazioni nell’importazione sia di mascherine chirurgiche (dispositivo medico) sia di mascherine ffp1 – ffp2 – ffp3  (DPI), riguardo alla marcatura CE.

Pertanto, i soggetti importatori potranno, completare le operazioni anche in mancanza del marchio CE di conformità, sotto la propria responsabilità, presentando un’autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità per le mascherine chirurgiche (dispositivi medici), ed all’INAIL per le altre ricadenti nei dispositivi di protezione individuale, con tutta la documentazione atta a dimostrarne la rispondenza ai requisiti di legge (documentazione scaricabile dai siti web dell’ISS e dell’INAIL).

I suddetti Enti risponderanno nel termine di 3 giorni circa la rispondenza delle mascherine ai requisiti di sicurezza della legge vigente.

Quindi volendo fare un riepilogo della normativa in essere, e per rispondere alle pressanti domande ricevute, se dobbiamo importare mascherine chirurgiche o altri DPI:

  1. Accertiamoci che abbiano il marchio CE oppure autocertifichiamo i requisiti all’ISS o INAIL;
  2. Se il beneficiario è un soggetto pubblico o ente di cui all’ordinanza del commissario straordinario 6/2020, va fatta l’autocertificazione diretta dello stesso o indiretta del soggetto importatore;
  3. Se il beneficiario è un soggetto privato, possibilità di requisizione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli quale soggetto attuatore, per conto della Protezione Civile;
  4. Possibilità di beneficiare dell’importazione in franchigia da dazio ed iva – determinazione direttoriale prot. 101115 del 27.03.2020 in attesa della pronuncia della Commissione Europea;
  5. Possibilità di svincolo diretto per i soggetti di cui all’Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario all’emergenza COVID19;
  6. Possibilità di svincolo celere per gli altri soggetti che agiscono per conto dei soggetti di cui al punto precedente.

Inoltre, è allo studio la possibilità di ridurre l’iva sui DPI e mascherine chirurgiche dal 22% al 5%.

a cura di Massimo Greco

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