25 Aprile 2024, giovedì
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Il Matrimonio dei testimoni di Geova è trascrivibile?

trascrivibile il matrimonio dei testimoni di Geova?

Per la cassazione  la legge n. 1159/1929 consente anche la trascrizione dei matrimoni i cui culti non hanno raggiunto un’intesa con lo stato italiano .

In materia dei trascrizione di matrimoni celebrati secondo riti diversi da quello cattolico la Corte precisa che, in assenza d’intese, essi sono produttivi di effetti in presenza dei seguenti presupposti:

  • il Ministero dell’Interno deve aver approvato con decreto la nomina del ministro di culto celebrante;
  • l’ufficiale dello stato civile deve aver rilasciato l’autorizzazione scritta alla celebrazione delle nozze.

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Nel caso di specie il matrimonio è stato celebrato nel 1980. Il Ministro di culto apparteneva all’associazione “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, culto ammesso nello Stato italiano in virtù del Trattato di amicizia con gli Stati Uniti del 1948, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 385/1949 e persona giudica che godeva dei diritti previsti per gli Enti morali riconosciuti. Tale Ente non aveva richiesto la stipula di intese con l’Italia, ma tale iniziativa era stata intrapresa dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, il cui procedimento, ancora aperto, non aveva approvato la bozza del 4 aprile 2007.

A colmare questo vuoto ci ha pensato però la legge n. 1159/1929, che ha cessato di avere applicazione solo nei confronti delle confessioni che nel frattempo raggiungevano delle intese con lo Stato italiano. La fattispecie di cui è causa pertanto risulta disciplinata dagli artt. 3, 7 e s.s della legge n. 1159/1929. Spetta quindi alla Corte territoriale accertare, in base a questa normativa, la trascrivibilità del matrimonio dopo aver verificato:

  • il rilascio da parte dell’Ufficiale dello stato civile della certificazione che attesta l’assenza di impedimenti alla celebrazione;
  • il riconoscimento da parte del Ministro dell’Interno del Ministro di culto celebrante;
  • l’approvazione del provvedimento di nomina del Ministro nei termini previsti dall’art. 3, ai sensi del successivo art. 8 della legge 1159/1929.
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