29 Marzo 2024, venerdì
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Quali attività costrette a chiudere per emergenza sanitaria da Coronavirus?

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a cura di Prof. Avv. Giuseppe Catapano

  • Coronavirus: chi deve chiudere ?

Di seguito le chiusure disposte dal Dpcm:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono sospese:

– le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ (individuate nell’allegato 1), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
– sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) (fatta eccezione per quelle, poche, previste nell’allegato 2).
– restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Chi rimane aperto deve comunque assicurare “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.
La chiusura è disposta a partire da oggi 12 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.
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