29 Marzo 2024, venerdì
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Conto corrente non movimentato: la banca può addebitare interessi e spese?

Un conto corrente non movimentato la banca può continuare ad addebitare interessi e spese ?

Oltre al Dpr 116/2007, esiste una circolare dell’Abi del 25.02.2005 che stabilisce il blocco degli interessi e delle spese su:

  • conti aventi un saldo inferiore a 258,23 euro;
  • non movimentati da oltre 1 anno.

In buona sostanza, in presenza di tali due condizioni, la banca non può più addebitare costi di gestione (resta fermo l’addebito dell’imposta di bollo che è dovuto per legge, trattandosi di una imposta dello Stato). Risultato immagini per conto corrente"

Con tale previsione si vuol evitare che il conto dimenticato dal suo titolare possa generare costi e spese, costituendo per lui un improvviso carico a cui non riuscirebbe a far fronte. Si tenga peraltro conto che, se è vero che il conto non è movimentato, è anche vero che la banca non svolge alcun servizio per cui non ha ragione di addebitare commissioni di gestione. In questo caso, però, la banca non ha alcun obbligo informativo nei confronti del cliente, non deve cioè inviargli alcuna raccomandata (invece obbligatoria nel caso sopra illustrato dei conti dormienti).

È vero: la previsione del congelamento degli interessi e delle spese non è prevista in una legge, ma in protocollo d’intesa tra ABI ed associazioni dei consumatori, siglato nel 2005 (contenuto nella Circolare ABI LG/000906 Roma, 25 febbraio 2005) contenente le condizioni generali sui conti correnti. Questo porterebbe a ritenere che esso non possa costituire un diritto soggettivo invocabile in tribunale, in caso di contenzioso con l’istituto di credito. E, invece, non è fortunatamente così. Secondo, infatti, una decisione dell’Abf, l’Arbitrio Bancario e Finanziario , tale disposizione può comunque essere considerata quale fonte interpretativa per gli obblighi di «buona fede» nell’esecuzione del contratto posti a carico delle parti dal Codice civile. Quindi, resta ugualmente obbligatorio per la banca – anche se non previsto in alcuna legge – congelare l’addebito di costi di gestione dei conti correnti non movimentati.

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