28 Marzo 2024, giovedì
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Pignoramenti, come funziona per la prima casa?

La prima casa è pignorabile?

Risponde il Prof.Giuseppe Catapano

consulentedistrada@gmail.com

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Il primo aspetto su cui soffermarsi per sapere quando è possibile il pignoramento della prima casa è il tipo di creditore che agisce. Ai fini che qui ci interessano, possiamo operare una distinzione tra: creditori privati e agenti della riscossione esattoriale.

I creditori privati come banche, finanziarie, fornitori, condominio, persone fisiche o altre società non incontrano alcun limite al pignoramento degli immobili del debitore. Anche se si tratta della prima casa o dell’unica, o anche se all’interno vi vive un minore o un invalido o se il debitore non ha altri beni – a parte la casa s’intende – i soggetti privati possono sottoporre ad esecuzione forzata l’appartamento, il terreno, la villetta e qualsiasi altro immobile di proprietà del debitore.

Diverso è il discorso quando il creditore è uno degli agenti della riscossione esattoriale. Questi sono, per i crediti dello Stato, l’Agenzia Entrate Riscossione e, per i crediti degli enti locali, le società private di riscossione che hanno stretto un accordo con l’amministrazione locale per il recupero delle entrate. Come noto, questi soggetti agiscono attraverso la notifica di “titoli esecutivi” comunemente noti come cartelle di pagamento.

Solo per l’esattore – ossia quando il contribuente non ha pagato delle cartelle esattoriali – vale il cosiddetto divieto di pignoramento della prima casa. Ma, come anticipato in apertura, non è corretto parlare di «prima casa».

Difatti, la prima casa è pignorabile se intendiamo riferirci, con questo termine, all’immobile acquistato per primo (in senso temporale) da una persona, per distinguerlo dalla seconda casa, dalla terza, dalle porzioni di terreni avuti in eredità, ecc.

Invece la prima casa diventa impignorabile se è anche l’unica, ossia se il debitore non ha altre proprietà. Quindi, per voler essere precisi, non si deve palare di «divieto di pignoramento della prima casa» ma di «divieto di pignoramento dell’unica casa».

Ma ciò da solo non basta.

Affinché il divieto di pignoramento possa operare è anche necessario che:

  • l’unica casa di proprietà del debitore sia adibita a civile abitazione; è quindi possibile pignorare l’unico terreno o l’unico negozio di proprietà del debitore;
  • l’unica casa deve essere anche luogo di residenza del debitore; pertanto è valido il pignoramento della casa data in affitto ad altre persone;
  • l’unica casa non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A/9. Ad esempio una villa, anche se si tratta dell’unica proprietà del contribuente, può essere pignorata.
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