25 Aprile 2024, giovedì
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Stretta sui giudici tributari

Stretta sui giudici tributari. Il rinvio a giudizio per corruzione, concussione o peculato comporterà l’esonero immediato dall’esercizio delle funzioni, con perdita del compenso fisso. Sospensione obbligatoria in caso di custodia cautelare o di condanna, anche non definitiva, per gli stessi reati (fino a un massimo di cinque anni). Ma la sospensione da tre a sei mesi potrà essere disposta anche nei confronti dei giudici «lumaca»: chi omette o ritarda oltre i termini il deposito di almeno tre sentenze nell’arco di 12 mesi dopo essere già stato sollecitato dal presidente di commissione, come pure i presidenti che non fissano udienze per più di un mese senza giustificato motivo. La radiazione, però, sarà irrogata solo in caso di recidiva. È quanto prevede il nuovo regolamento disciplinare del Cpgt, l’organo di autogoverno della giustizia tributaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 di ieri.
Il provvedimento, tende a responsabilizzare maggiormente i presidenti di commissione e di sezione, chiamati a vigilare sugli illeciti disciplinari dei singoli magistrati (e a rispondere personalmente in caso di mancato controllo). Il Consiglio di presidenza, che si è ispirato anche al procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, ha tratteggiato meglio l’elenco degli illeciti disciplinari: dai comportamenti che arrecano indebito vantaggio a una delle parti alla consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione, dall’interferenza sull’attività di un altro giudice all’ignoranza o negligenza inescusabile, fino ad arrivare al reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni o all’adozione di sentenze mal motivate e/o affette da palesi illogicità.
Rimodulato il quadro delle sanzioni disciplinari, che saranno deliberate dal Cpgt e materialmente comminate con decreto del Mef. L’ammonimento sarà irrogato per trasgressioni giudicate lievi. La censura colpirà il mancato deposito di una decisione dopo un primo sollecito oppure la recidiva nelle lievi trasgressioni. La sospensione dalle funzioni, come detto, sarà applicabile nei casi di ripetuto ritardo nel deposito delle decisioni o nella mancata fissazione delle udienze. La sanzione più pesante, infine, resta la rimozione dall’incarico, che tuttavia potrà operare solo nei casi di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione delle funzioni.

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