25 Aprile 2024, giovedì
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Copertura contributiva ai magistrati onorari

A ogni prestazione lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, deve corrispondere la necessaria copertura contributiva e assicurativa. Anche per la magistratura onoraria. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato il ministero della giustizia a pagare i contributi ai 10 vice procuratori onorari che avevano presentato ricorso contro l’amministrazione, inquadrandoli come co.co.co. (si veda ItaliaOggi del 15 luglio scorso). Il principio affermato dal giudice del lavoro Marco Buzzano sembra poter essere esteso non solo ai circa 1.700 Vpo in servizio, ma anche agli altri 5.500 soggetti che compongono il corpus della magistratura onoraria: giudici di pace, giudici onorari di tribunale, componenti privati di tribunali e corti d’appello minorenni, esperti di sorveglianza ed esperti di tribunale. Sebbene pagati a cottimo (98 euro al giorno, che diventano 196 se l’impegno lavorativo superi le 5 ore), nell’attività dei Vpo il tribunale torinese ha ravvisato i requisiti di assimilazione al lavoro dipendente previsti, ai fini fiscali, dall’articolo 50 del Tuir. «Si tratta certamente di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione», si legge nella sentenza, «il rapporto è sicuramente unitario e continuativo perché si svolge con assoluta regolarità (anche se non necessariamente con cadenza quotidiana) ed è caratterizzato da una retribuzione prestabilita». In sede di contenzioso l’Inps ha provato a negare il diritto dei Vpo ricorrenti all’iscrizione nella Gestione separata, per l’assenza di una specifica norma di legge e per l’impossibilità di effettuare un’applicazione analogica delle disposizioni riguardanti i comuni co.co.co..

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