20 Aprile 2024, sabato
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No alla doppia Iva all’import

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta sul valore aggiunto all’importazione dei beni destinati a un deposito Iva, la normativa nazionale può richiedere che le merci siano fisicamente introdotte nel deposito. Qualora questo requisito non sia rispettato, però, non si può esigere il pagamento dell’imposta che sia già stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile. Inoltre, trattandosi della violazione di un requisito formale, l’applicazione della sanzione fissa del 30%, prevista dall’art. 13 del dlgs n. 471/97, e il recupero degli interessi per il ritardato pagamento dell’Iva potrebbero risultare sproporzionati rispetto all’infrazione. Questi i principi statuiti dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 17 luglio 2014, che definisce il procedimento C-272/13, promosso dalla Ctr della Toscana nell’ambito di una controversia scaturita da un accertamento con il quale l’Agenzia delle dogane aveva contestato ad una società l’utilizzo virtuale dell’istituto del deposito Iva pretendendo, pertanto, il pagamento dell’imposta non versata all’atto dell’importazione, anche se già assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, con i relativi interessi e con la sanzione del 30%.

Obbligo di introduzione fisica delle merci. La prima domanda posta dai giudici tributari toscani mirava a risolvere l’annosa questione se, ai fini della sospensione del pagamento dell’Iva dovuta per l’importazione di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva, ai sensi dell’art. 50-bis del dl n. 331/93, la corrispondente disposizione comunitaria dell’art. 16 della sesta direttiva (ora art. 157 della direttiva 112 del 2006), consente agli stati membri di subordinare l’agevolazione alla condizione che le merci siano introdotte fisicamente nel deposito. La sentenza chiarisce anzitutto che la disciplina dell’agevolazione in esame, derogando al principio dell’esigibilità dell’Iva al momento dell’importazione, è soggetta ad interpretazione restrittiva. La norma, inoltre, consente agli stati membri di adottare provvedimenti particolari per la concessione dell’agevolazione, determinando le formalità che il soggetto passivo deve adempiere a tal fine, nel rispetto, però, del principio di proporzionalità.

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