26 Aprile 2024, venerdì
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Appalti supermonitorati

Rafforzato il monitoraggio finanziario sulle imprese che partecipano ai grandi appalti. Gli aggiudicatari dovranno avere conti dedicati per i pagamenti e utilizzare solo bonifici. Previsto un prelievo dello 0,6 per mille sull’importo del contratto, che andrà a finanziare il sistema di monitoraggio. È quanto prevede l’articolo 36 del dl 90/2014 (decreto p.a.), all’esame della camera, che interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei grandi lavori infrastrutturali (opere della ex legge Obiettivo), stabilendo che si seguano le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera Cipe n. 145 del 2011 (che dovrà però essere aggiornata). La disposizione stabilisce inoltre un obbligo per le stazioni appaltanti di adeguamento degli atti generali di propria competenza rispetto alle modalità di monitoraggio indicate nella delibera n. 45 del 2011 e ai suoi futuri aggiornamenti. Si prevede anche una opportuna disciplina transitoria per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014), consentendo l’adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari di cui alla delibera 45/2011 entro sei mesi. Come accennato, con una nuova delibera del Cipe saranno dettate le disposizioni di aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario contenute nella delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione alla norma e di recepire le indicazioni contenute nei decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 (sul monitoraggio ex ante ed ex post delle opere) e nella delibera del Cipe n. 124 del 2011.

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