26 Aprile 2024, venerdì
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Professionisti non sanzionabili se non accettano carte di debito

In caso di mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti dei professionisti. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione parlamentare dell’11 giugno 2014 n. 5-02936.

Norma introdotta sin dal 2012 – Con il cosiddetto “Decreto crescita bis” (Dl179/2012) era stato previsto all’articolo 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbero stati tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il successivo comma 5, poi, demandava, a successivi decreti interministeriali la definizione degli eventuali importi minimi, delle modalità e dei termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione precedenti, nonché l’eventuale estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. In attuazione di tale comma 5 era stato emanato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, con il quale, tra l’altro, era stato stabilito, all’articolo 2, che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si sarebbe applicato a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Tuttavia, il secondo comma di tale articolo 2 disponeva che, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito si sarebbe applicato limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti con fatturato superiore a 200.000 euro. Con l’articolo 9, comma 15-bis, del Dl 150/2013, però, il legislatore, intervenendo direttamente sulla norma primaria di cui all’articolo 15, comma 4, del DL 179/2012, aveva poi prorogato, per tutti, al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Il tentativo fallito del ricorso al Tar – Avverso il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, il Consiglio nazionale degli architetti aveva presentato ricorso al Tar del Lazio, il quale, tuttavia, aveva stabilito che il provvedimento sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla fonte legislativa e, per questo, era stata respinta l’istanza cautelare richiesta dagli architetti (Ordinanza 30 aprile 2014 n. 1932).

Circolare interpretativa del Cnf – Anche il Consiglio nazionale forense, con la circolare 10-C del 20 maggio 2014, aveva evidenziato che la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali sono i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti professionisti potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Onere ma non obbligo di accettare i pagamenti elettronici – Il Ministero, con la risposta all’interrogazione parlamentare, ha ricordato che in Italia è largamente diffuso l’utilizzo del denaro contante per effettuare pagamenti, laddove invece negli altri paesi europei risulta molto più utilizzata la cosiddetta “moneta elettronica”, ovvero l’impiego di strumenti di pagamento costituiti da carte di debito e di credito, come confermato anche dalla Banca d’Italia. Ciò posto, il Ministero ha confermato che, in effetti, come sostenuto dal Cnf, la norma in oggetto sembrerebbe introdurre un onere piuttosto che un obbligo, in quanto, come osservato nella predetta circolare degli avvocati, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre la necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

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