27 Aprile 2024, sabato
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Controlli solo su chi ha vinto

Negli appalti pubblici prima si aggiudicherà la gara e poi si controlleranno i requisiti, ma soltanto al vincitore e non agli altri concorrenti; elevato il rischio di turbative sulla gara tramite offerte di comodo da parte di concorrenti non in possesso dei requisiti minimi di accesso alla gara, specialmente con il prezzo più basso. È questo il paradossale effetto della norma inserita nella bozza del provvedimento di semplificazione che verrà portata all’attenzione del Consiglio dei ministri di domani che, proprio in questo momento di particolare attenzione alle vicende degli appalti pubblici, rischia di creare più di un problema soprattutto in settori in cui non esiste un sistema di qualificazione delle imprese a seguito del quale l’impresa concorrente è stata già ampiamente vagliata sotto il profilo della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel merito è l’articolo 25 della bozza messa a punto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad introdurre nel nostro ordinamento una disposizione contenuta nelle nuove direttive sugli appalti pubblici (nella direttiva n. 2014/24/Ue si tratta dell’articolo 56, comma 2) che prevede l’inversione fra fase di verifica dei requisiti e fase di esame delle offerte. Ad oggi, in base al codice dei contratti pubblici (art. 48), prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, la stazione appaltante deve attivare la procedura di controllo a campione (su almeno il 10% degli offerenti) per la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ossia, i cosiddetti requisiti speciali).

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