29 Marzo 2024, venerdì
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Correzione degli errori in bilancio (C.M. 31/E/2013)

D: La circolare ministeriale 31/e del 24 settembre 2013 relativa alla correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa può essere applicata anche ai soggetti irpef sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata.

R: L’obiettivo della circolare ministeriale n. 31/E del 24 settembre 2013 è quello di fornire al contribuente degli indirizzi sui “rimedi” utili al fine di evitare lo spostamento del momento impositivo e di garantire: i) il rispetto del divieto di doppia imposizione (derivante dalla mancata deduzione di un componente negativo); ii) la corretta determinazione del reddito rappresentativo della capacità contributiva riferibile al singolo periodo d’imposta. In merito alla violazione del principio della competenza temporale dei componenti di reddito, vi sono orientamenti giurisprudenziali e di prassi che hanno fornito alcuni principi al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, in particolare per quanto riguarda i casi in cui, a seguito di un accertamento, l’Agenzia delle Entrate abbia disconosciuto la deduzione di costi per violazione del principio di competenza. Come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione con un orientamento consolidato, il principio di competenza è inderogabile; il contribuente cioè non può scegliere il periodo d’imposta nel quale dedurre un costo e deve rispettare i principi di cui all’art. 109 del Tuir. Allo stesso tempo, però, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che, sulla base del divieto di doppia imposizione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti e nei termini che il sistema fiscale gli mette a disposizione (sentenze n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023 dell’8 luglio 2009). Il requisito fondamentale per l’applicazione della disciplina descritta nella circolare è costituito dalla rappresentazione in bilancio dell’evento dal quale scaturisce la determinazione del “reddito d’impresa” sulla base del principio di competenza. Qualora un determinato soggetto Irpef, sia in contabilità ordinaria, sia in contabilità semplificata qualificasse il reddito sulla base delle ordinarie regole previste per la categoria del reddito d’impresa, con conseguente applicazione del principio di competenza, e redazione del bilancio redatto in base alle disposizioni italiane o internazionali, troverebbe applicazione la circolare in commento. Viceversa, mancherebbero quelle peculiarità che rendono possibile la correzione dei dati erroneamente esposti in bilancio in violazione del principio di competenza.

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