29 Marzo 2024, venerdì
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CANNABIS: presentato un ddl che ne legittima l'uso per finalità terapeutiche

Presentato al Senato un disegno di legge recante modifiche al testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90), concernenti l’uso terapeutico della cannabis che tende a semplificare e agevolare il regime di produzione, importazione, prescrizione e dispensazione di farmaci a base di cannabis.

Il provvedimento composto da 4 articoli, legittima, quindi, la coltivazione di piante di cannabis per uso personale, in relazione ad esigenze terapeutiche proprie, dei propri congiunti o conviventi. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta della cannabis. La prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata (art. 1).

Inoltre, all’articolo 2 vengono rimodulate le sanzioni previste per alcune fattispecie dal DPR “abrogando il reato di proselitismo e istigazione e limitando la punibilità all’induzione all’uso di stupefacenti da parte di minori o incapaci” (Dalla relazione illustrativa).

L’articolo 3 riguarda la disciplina delle coltivazioni e produzione autorizzate, prevedendo con l’emanazione di un regolamento la disciplina delle modalità di individuazione: di aree idonee e di modalità di effettiva coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali; di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni rese dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco e il Comando generale della Guardia di finanza, per quanto di competenza.

Con l’articolo 4 è, infine, prevista l’istituzione di una commissione composta da medici italiani e stranieri con il compito di stilare un rapporto da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione, al Ministero della salute che provvede alla sua pubblicazione. Nel rapporto sono descritte le evidenze scientifiche acquisite e i possibili sviluppi della ricerca sugli utilizzi in campo medico o comunque terapeutico dei cannabinoidi naturali e sintetici.

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