26 Aprile 2024, venerdì
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L’antiriciclaggio non riconosce il rientro dei capitali

L’antiriciclaggio non riconosce la voluntary disclosure. L’approvazione delle norme contenute nel decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, sulla regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all’estero, non ha, infatti, alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi antiriciclaggio. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una breve nota del 31 gennaio scorso.
Professionisti, intermediari ed amministrazione finanziaria dovranno pertanto applicare, ciascuno nel proprio ambito e ruolo, gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluso quello di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. A differenza di quanto a suo tempo previsto dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una comunicazione del febbraio 2010, emanata in attuazione dell’articolo 13-bis del Decreto Legge 350 del 2001, il MEF non ha previsto deroghe o esenzioni, totali o parziali, all’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. La concreta individuazione degli obblighi antiriciclaggio dovrà però fare i conti con quanto già previsto dalla stessa legge antiriciclaggio, da un lato, e dal sopra citato decreto legge 4 del 2014 con il quale sono state previste, per colui che presta la collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati di omessa o infedele dichiarazione).

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