L’antiriciclaggio non riconosce la voluntary disclosure. L’approvazione delle norme contenute nel decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, sulla regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all’estero, non ha, infatti, alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi antiriciclaggio. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una breve nota del 31 gennaio scorso.
Professionisti, intermediari ed amministrazione finanziaria dovranno pertanto applicare, ciascuno nel proprio ambito e ruolo, gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluso quello di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. A differenza di quanto a suo tempo previsto dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una comunicazione del febbraio 2010, emanata in attuazione dell’articolo 13-bis del Decreto Legge 350 del 2001, il MEF non ha previsto deroghe o esenzioni, totali o parziali, all’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. La concreta individuazione degli obblighi antiriciclaggio dovrà però fare i conti con quanto già previsto dalla stessa legge antiriciclaggio, da un lato, e dal sopra citato decreto legge 4 del 2014 con il quale sono state previste, per colui che presta la collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati di omessa o infedele dichiarazione).