L’autodeterminazione al confine della legge: la Corte Costituzionale conferma il limite dell’autosomministrazione
Con la sentenza n. 97 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Tribunale di Firenze in merito alla possibilità di ammettere l’intervento di un terzo nella somministrazione del farmaco letale previsto nei casi di suicidio medicalmente assistito. Il giudice fiorentino si era rivolto alla Consulta a seguito della richiesta avanzata da una paziente toscana, identificata con il nome di fantasia “Libera”, affetta da sclerosi multipla in fase avanzata, totalmente paralizzata e dunque impossibilitata ad assumere autonomamente la sostanza letale, pur avendo già ottenuto l’autorizzazione al suicidio assistito ai sensi della nota sentenza n. 242 del 2019.
La richiesta alla Corte era mirata a ottenere una pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 579 del Codice penale, nella parte in cui punisce l’omicidio del consenziente anche quando tale gesto sia compiuto per agevolare l’accesso al suicidio medicalmente assistito da parte di una persona nella piena consapevolezza delle proprie scelte ma impossibilitata fisicamente ad attuarle.
Le motivazioni della decisione
La Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso privo dei presupposti minimi di ammissibilità. In particolare, ha evidenziato come il giudice remittente non avesse sufficientemente indagato sull’effettiva indisponibilità di strumenti tecnologici in grado di consentire alla paziente una forma di autosomministrazione compatibile con le sue condizioni. Sono stati ritenuti lacunosi i riferimenti alla documentazione sanitaria prodotta, in particolare per l’assenza di consultazioni con enti di rilievo nazionale come l’Istituto Superiore di Sanità, che avrebbero potuto offrire un quadro completo circa l’esistenza di dispositivi attivabili mediante comandi vocali, oculari o tramite altri meccanismi residui di comunicazione.
Per la Consulta, quindi, senza una verifica approfondita e sistematica sulle possibilità offerte dalla tecnologia medica, non è lecito derogare all’elemento considerato essenziale nell’architettura costituzionale del suicidio assistito: l’autosomministrazione del farmaco da parte del paziente, espressione tangibile della volontà autodeterminata.
L’equilibrio precario tra diritto e tecnica
La decisione non chiude il dibattito, ma anzi lo riapre sotto nuove prospettive. In primo luogo, richiama con forza il ruolo che deve svolgere il Servizio sanitario nazionale nella concreta attuazione del diritto riconosciuto dalla sentenza 242 del 2019. La Corte ha sottolineato che, qualora esistano dispositivi in grado di garantire l’autonomia del paziente, anche in forme minimali, il sistema pubblico ha l’obbligo di metterli a disposizione e di fornire l’assistenza necessaria per il loro impiego.
Tuttavia, resta aperta la questione di fondo: cosa accade nei casi, come quello di Libera, in cui ogni funzione motoria è compromessa e nemmeno l’ausilio tecnologico riesce a restituire una soglia minima di azione autonoma? In assenza di strumenti verificati e disponibili, l’alternativa resta sospesa tra l’impossibilità materiale e la sanzione penale.
Un precedente che segna i confini
L’orientamento della Corte conferma la linea già tracciata nelle pronunce precedenti: la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito è subordinata a criteri rigorosi — condizione clinica irreversibile, sofferenza insopportabile, dipendenza da trattamenti vitali e piena capacità di intendere e volere — ma l’elemento dell’autosomministrazione non può essere eluso, neppure in presenza di disabilità estreme.
Non si tratta, secondo i giudici costituzionali, di una semplice formalità tecnica, ma del presidio ultimo di una scelta individuale che deve manifestarsi in modo attivo e consapevole. Permettere l’intervento materiale di un terzo, anche se autorizzato e compassionevole, equivarrebbe — nella prospettiva giuridica attuale — a varcare il confine tra autodeterminazione e eterodeterminazione, scivolando in una zona grigia che la legge penale continua a presidiare.
Uno snodo etico e giuridico ancora irrisolto
La sentenza n. 97 non affronta direttamente la questione sostanziale — cioè se e in quali condizioni un terzo possa essere autorizzato a intervenire nel processo — ma nega che, in questo caso, vi fossero gli elementi per avviare un simile giudizio. La questione rimane dunque aperta sul piano etico, politico e culturale.
L’evoluzione tecnologica e la crescente disponibilità di dispositivi sofisticati pongono nuove domande sul significato di “autosomministrazione”, ma anche sul dovere dello Stato di garantire che il diritto alla morte volontaria sia non solo affermato nei principi, ma concretamente esercitabile da tutti, anche dai più fragili. In assenza di risposte normative, sarà la giurisprudenza a dover continuare a colmare, con cautela e rigore, un vuoto sempre più rilevante.
