5 Maggio 2024, domenica
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L’Esdebitazione dell’incapiente: che cos’è?

A cura dell’Avv. Francesca Pizza

Il dispositivo dell’art. 283 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ai commi 1 e 2, prevede che:

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Dunque, trattasi di una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento che attiene alla possibilità per i debitori, persone fisiche meritevoli, di ottenere il beneficio della cd. “esdebitazione” anche quando essi non sono in gradi di offrire utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura, dovendo garantire la prevalente necessità di mantenere la propria famiglia. L’obiettivo è offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso solo per una volta; inoltre, persiste un obbligo di pagamento dei debiti laddove, entro il quadriennio dall’esdebitazione, giungano utilità rilevanti che possano consentire di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.

Al fine di valutare la rilevanza delle sopravvenienze occorre detrarre: le spese che occorrono per la produzione del reddito e quelle necessarie al mantenimento di uno stile di vita decoroso per il debitore e la sua famiglia; queste ultime, ex lege, vengono calcolate in misura pari all’assegno sociale, aumentato della metà, e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell’incidenza del carico familiare.

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