6 Maggio 2024, lunedì
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Regime forfettario

A cura del Dott. Celestino Bottoni
Il regime fiscale forfettario è sicuramente il più gettonato tra le opzioni a disposizione delle partite IVA delle persone fisiche, imprese o professionisti. Una prima semplificazione è data dal fatto di non essere soggetto ad imposizione IVA . Inoltre, il volume d’affari, totale dei ricavi, è soggetto ad una percentuale di imponibilità , reddito dichiarato, in base al codice attività , ATECO. Ad esempio i professionisti pagano sul 78% del totale incassato. Pertanto, non scalano , detraggono , i costi
sostenuti (così come già per l’IVA sostenuta , versata sugli acquisti) essendo appunto un regime con determinazione a forfait. Su detto imponibile forfettario il contribuente è soggetto a imposta sostitutiva del 15% , che si riduce al 5% nel caso di nuova partita iva e per i primi 5 anni. In caso di apertura di nuova partita iva anche i contributi previdenziali sono dovuti applicando una riduzione del 35%. Unica nota dolente è che il contribuente che opta per tale regime può dedurre dall’imponibile fiscale solo i contributi previdenziali versati. Non ha diritto a recuperare ulteriori
oneri deducili o detraibili. Nel corso del 2024 il volume d’affari massimo per rimanere nel regime è passato da € 65.000 a € 85.000. Inoltre, viene prevista una tolleranza fino a un massimale pari a € 100.000. Al superamento di detta soglia scatta l’applicazione dell’IVA. In caso di apertura della partita iva infra annuo tale massimale, € 85.000, deve essere rapportato, per giorni, al periodo di
reale attività partendo dal giorno di apertura della posizione IVA. E’ possibile avere personale dipendente o sostenere costi per lavoro accessorio fino ad un massimo annuo di € 20.000. Ma attenzione , detti costi , come già precisato in precedenza non possono essere dedotti a causa del meccanismo di calcolo che si basa su una presunzione di un reddito già soggetto a diminuzione di costi in modalità forfettaria. Sulla base di quanto già esposto è come dire che nel caso del professionista sono riconosciuti costi forfetari del 22% (complemento a 78% , per differenza
algebrica ).
Vi sono delle attività che sono escluse dalla possibilità di accedere a detto regime, e sono :
 agricoltura e attività connesse e pesca,
 vendita sali e tabacchi,
 commercio dei fiammiferi,
 editoria,
 gestione di servizi di telefonia pubblica,
 rivendita documenti di trasporto pubblico,
 intrattenimenti, giochi e altre attività,
 agenzie di viaggi e turismo,
 agriturismo,
 vendite a domicilio,
 rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
 agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
 vendita di rottami o cascami.
Vi sono inoltre delle cause soggettive di esclusione, e sono:
 i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
 gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
 oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni.

 le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
 coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Dal primo gennaio è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica con la sola proroga dell’esenzione per il comparto sanitario.

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