Ebbene, la legge, come sempre, parla chiaro: i beni confluiti nel fondo patrimoniale sono soggetti a pignoramento da parte dei creditori dei coniugi solo quando si tratterà di far fronte a debiti sorti per far soddisfare bisogni della famiglia.
Detto questo, bisogna sapere che i debiti sorti per i bisogni familiari sono:
- i debiti contratti per sostenere le spese necessarie per l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria, per il miglioramento dei beni che formano il fondo.
- i debiti nati per sostenere le esigenze normali della famiglia, il suo mantenimento, lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità lavorative dei suoi membri.
Attenzione!
Nel momento in cui la famiglia ha fatto un debito che rientra tra questi sopra elencati, i creditori dei coniugi, per ottenere quanto gli spetta, possono pignorare anche i beni che costituiscono il fondo patrimoniale.