Prima di tutto, bisogna sapere che la legge stabilisce che dei debiti condominiali debbano innanzitutto risponderne i condòmini morosi, cioè coloro che, non avendo versato le proprie quote, hanno causato la morosità dell’intero edificio.
Nonostante l’obbligo della preventiva escussione dei condòmini morosi, la giurisprudenza ritiene che il creditore, prima ancora di agire nei confronti dei morosi sulla base dell’elenco fornito loro dall’amministratore, possano effettuare il pignoramento del conto corrente condominiale.
Ebbene, il creditore, può chiedere i nominativi all’amministratore, il quale è tenuto per legge a indicarli. In questo caso, non c’è privacy che regga.
Solo successivamente il creditore, se non è ancora stato soddisfatto, può aggredire anche i restanti condòmini, cioè quelli che sono in regola con i pagamenti.
Attenzione!
Il condominio non è, come una società, un soggetto con una propria capacità giuridica; esso non è pertanto titolare di propri beni.
Diventa di grande importanza sapere che i beni comuni appartengono infatti a tutti i condòmini, ciascuno in quota parte secondo i millesimi posseduti da ciascuno. Non può quindi esistere un pignoramento nei confronti del condominio.