Prima di tutto, bisogna sapere che nel momento in cui avviene la cessazione della convivenza, il reato di maltrattamenti potrebbe comunque configurarsi qualora non siano venuti meno i vincoli affettivi e di solidarietà che derivano dal precedente rapporto. In caso contrario, si parla di stalking.
Quando si parla di maltrattamenti, si fa riferimento ad ogni forma di violenza fisica, verbale e psicologica perpetrata sistematicamente e con consapevolezza nei confronti di familiari o conviventi.
Inoltre, i comportamenti vessatori, tuttavia, acquistano una valenza penale solamente se reiterati e lesivi dell’integrità fisica e psicologica del soggetto passivo. Bisogna sapere che chi maltratta un familiare o un convivente è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Quindi, secondo la legge qualora la persona offesa continui ad avere rapporti di affetto e solidarietà con il responsabile delle vessazioni, allora la risposta è affermativa nel senso che la fattispecie criminosa sussiste anche se la convivenza è ormai cessata.
Inoltre, il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, purché sia sorta comunque una prospettiva di stabilità e reciproca solidarietà.