Prima di tutto, in caso di separazione, i due coniugi dovrebbero sapere che:
- il titolare del diritto di abitazione ossia l’assegnatario della casa che non ne è proprietario deve versare le sole spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio
- il proprietario della casa deve invece provvedere alle spese straordinarie come quelle necessarie alla conservazione dell’edificio.
In poche parole, se si devono pagare le spese per i lavori dell’edificio a dover fronteggiare la spesa non è il coniuge cui è assegnato l’abitazione, ma il proprietario. Sarebbero, le stesse identiche regole applicabili in caso di usufrutto.