22 Settembre 2023, venerdì
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L’indagato, cosi come l’imputato ed il diritto al silenzio

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2023 ha dichiarato parzialmente illegittimi gli articoli 64, co.3, pp e l’articolo 495 del codice penale. In poche parole, l’imputato e l’indagato, ha il diritto di stare in silenzio e non è più obbligato a rispondere se non sul proprio nome.

Fino a poco fa, il diritto al silenzio, secondo la giurisprudenza della Cassazione, era stato ritenuto circoscritto alle sole domande che riguardano i fatti di accusa, ma non a quelle che riguardano le condizioni in famiglia, le condizioni sociali, patrimoniali oppure ai precedenti penali.

Ricordiamo il caso successo a Firenze, dove un uomo accompagnato in Questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale, aveva dichiarato alle forze dell’ordine di non avere condanne passate, ma in realtà l’uomo aveva ben due condanne a suo carico. Quindi, il Tribunale, in questo caso, viene chiamato a giudicare una persona di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, cosi, come prevede l’articolo 495 cp. Solo che, sorge una domanda: il limite al diritto al silenzio potrebbe andare in ‘’conflitto’’ con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione, dall’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e diritti politici, adottato dalle Nazioni Unite e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo? Ebbene, a tal proposito viene ricordato che il diritto a tacere è diritto della persona’’ a non essere obbligata ‘’non solo a dichiararsi colpevole, ma anche a ‘’deporre contro sé stesso’’. Questo diritto subentra nel momento in cui le autorità giudiziarie che procede in base alla commissione di un reato, fa alla persona imputata o sospettata domande che anche se non riguardano proprio i fatti di reato, possono essere in un secondo momento utilizzate contro di lei per quello che riguarda il procedimento della causa penale e sono a prescindere suscettibili a ‘’toccare’’ la sanzione o la condanna. Questa situazione, si verifica in base alle domande indicate nell’articolo 21 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Codice che ha a che fare con lo stato personale della persona imputata o sospettata. Quindi, può danneggiare proprio per l’inesistenza dell’interdizione di utilizzare le repliche a queste domande.

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