A cura di Carla Cavicchini
Il Tribunale di Firenze riconosce
l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali. E’ la prima
sentenza di merito che pone il nostro ordinamento all’avanguardia nel campo della tutela del patrimonio culturale
Dopo la storica vittoria del 2017, quando il Tribunale di Firenze accordò – con un’ordinanza
cautelare – tutela all’immagine del David di Michelangelo inibendone l’uso illecito a fini commerciali,
la Galleria dell’Accademia di Firenze ottiene un altro decisivo risultato: per la prima volta si
afferma, in una pronuncia di merito, l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali quale
espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella
medesima Nazione. Artefice di tale fondamentale decisione è il Tribunale di Firenze, che più volte
in passato ha accordato tutela cautelare alle istanze rivolte dalla Galleria dell’Accademia , e grazie
al quale il nostro ordinamento si pone ora all’avanguardia nel campo della tutela dei beni culturali.
La causa riguarda una famosa casa editrice che, in assenza di concessione all’uso dell’immagine
del David di Michelangelo e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, ha pubblicato sulla
copertina di una propria rivista il capolavoro scultoreo, modificato col meccanismo della
cartotecnica lenticolare e quindi sovrapposto all’immagine di un modello, persona realmente
esistente, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria.
Il Tribunale di Firenze – accogliendo le tesi sostenute dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze – ha affermato che l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della
Nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, valore
fondante del nostro ordinamento che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione…”.
Secondo il Tribunale, come viene garantito, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il diritto alla
identità personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisto il proprio patrimonio
intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, così occorre tutelare, ai sensi
dell’art. 9 della Costituzione, il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come
appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che è parte
della memoria della comunità nazionale.
Il Tribunale di Firenze ha così riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del
David di Michelangelo ha determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato
pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in € 20.000,00 così come da tariffario del
Museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in € 30.000,00, poiché la
società editoriale con la tecnica lenticolare “ha insidiosamente e maliziosamente accostato
l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando,
mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la
stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.
“Un altro grande traguardo. Ormai è stato affermato un principio che esula dal singolo
caso” dichiara con grande soddisfazione Cecilie Hollberg, direttore della Galleria
dell’Accademia di Firenze.