29 Aprile 2024, lunedì
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Soluzioni al debito


A cura di Avv. Prof. Luca Barbuto

ANCHE IL DEBITORE SENZA ALCUNA RISORSA PUO’ OTTENERE LA CANCELLAZIONE TOTALE DEL
DEBITO.

Tra gli strumenti di soluzione al debito introdotti con il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza desta sicuro interesse, quantomeno per il risvolto sociale che assume, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente disciplinato all’art. 283.
La norma in esame prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere alla esdebitazione ottenendo così la liberazione dai debiti.
La ratio della norma consiste nell’offrire una seconda change a coloro che non avrebbero prospettiva alcuna di superare la crisi reimmettendo nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. Si è così superata una lacuna della vecchia normativa di cui alla Legge 3/2012 laddove questa non prevedeva un apposito strumento di risoluzione per i soggetti incapaci totalmente di far fronte al debito. L’eccezionalità della misura sta ancora nel fatto che, il sovraindebitato può accedere allo strumento in esame solo per una volta nella vita.
Ma quali sono i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura?
Allo strumento in esame può accedere solo la persona fisica sovraindebitata ad eccezione quindi delle società, alle quali ovviamente il codice dedica altre apposite procedure. Ulteriore presupposto è la sussistenza della meritevolezza in capo al debitore, ovvero l’aver assunto le proprie obbligazioni con la dovuta diligenza e nella prospettiva di poterle adempiere. In tal senso deve ad esempio ritenersi escluso dal
beneficio dell’esdebitazione, quale debitore incapiente, colui che abbia ripetutamente contratto debiti senza poter contare su un reddito sufficiente a farvi fronte, in presenza di precedenti esposizioni debitorie di cui nella domanda di esdebitazione non sia stata provata l’estinzione, e in evidente assenza di prospettive di
incremento reddituale nel breve termine.
Ulteriore requisito è l’impossibilità del debitore di offrire alcuna utilità e/o risorsa economica da destinare ai creditori, condizione questa che deve sussistere anche in prospettiva futura. L’assenza di utilità, quale presupposto di accesso alla procedura, non deve tuttavia intendersi come assenza assoluta di reddito in capo alla persona fisica, laddove può considerarsi incapiente anche colui che dispone di reddito ma
sufficiente al solo sostentamento proprio e della famiglia. E’ evidente che anche in questi casi la persona fisica potrà accedere alla procedura non potendo disporre di alcuna utilità eccedente il fabbisogno personale, da offrire ai creditori. Secondo la giurisprudenza di merito, ai fini della valutazione del presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente,
costituito dell’impossibilità “di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, rilevano non soltanto le disponibilità reddituali, da calcolarsi al netto di quanto necessario al
sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare, ma altresì le componenti attive del patrimonio quando siano liquidabili in modo da consentire una soddisfazione anche minima del ceto creditorio.
In ogni caso, al fine di non demandare al giudice valutazioni necessariamente molto discrezionali riguardo alla quantificazione delle spese per il sostentamento del debitore e dei suoi famigliari, che rischiano di essere eccessivamente soggettive, il legislatore ha individuato una formula fissa di reddito minimo che si
può trattenere e va computato ai fini del sostenimento delle spese, con una valenza oggettiva, indipendente da quelli che sono i reali esborsi necessari nel singolo caso concreto. Esso coincide con l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l’ISEE
in base al numero di componenti del nucleo familiare.
In presenza dei presupposti sopra indicati il soggetto sovraindebitato potrà ricorrere, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, dinanzi il Tribunale competente da individuarsi nel luogo di residenza del ricorrente, il quale con decreto concederà l’esdebitazione previa verifica del requisito della meritevolezza, della assenza di atti in frode e della mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. In sostanza la verifica del tribunale attiene sia alla fase genetica dell’assunzione del debito che alla successiva di determinazione dell’indebitamento che non deve essere causato da comportamenti dolosi o colposi del
debitore.
In ultimo occorre segnalare una eccezione posta dall’art. 283 a tutela dei creditori, ovvero l’obbligo del debitore di pagamento dei debiti ove, nei quattro anni successivi al decreto di esdebitazione, sopravvengano utilità rilevanti, da cui detrarre le spese di mantenimento personale e familiare e quanto occorra alla produzione del reddito, tali da consentire il pagamento in misura non inferiore al 10%. Quindi, mentre il
limite del reddito minimo è fisso e immediatamente determinabile, rendendo in qualche modo più semplice stabilire chi ha diritto alla esdebitazione dell’incapiente la scelta di colpire redditi sopravvenuti si verifica solo al lievitare del reddito non in maniera fissa ma proporzionale all’ammontare dei debiti.
In conclusione, lo strumento in esame offre concretamente una opportunità di ripartenza per la persona fisica meritevole di ottenere l’esdebitazione ed impossibilitata a far fronte alle obbligazioni assunte.

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