29 Marzo 2024, venerdì
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Multe: tutto quello che c’è da sapere

CHE SCOCCIATURA LE MULTE !!!

Ma cosa succede, in realtà, se venissimo multati e soprattutto: perché?

Dicesi multa quella sanzione in denaro comminata, imposta dalla legge nonché dallo Stato nel caso in cui il cittadino commetta un’infrazione ossia una trasgressione di uno specifico regolamento. Essa può essere inflitta dall’organo leso in modalità amministrativa o penale.

Nei principali episodi di queste sanzioni, vi troviamo le comunissime infrazioni stradali, date dalle violazioni di determinate disposizioni del Codice della Strada.  In base, poi, al tipo di violazione si basa la somma di denaro da versare. Quest’ultima, subisce aggiornamenti ogni 24 mesi e può oscillare tra un limite minimo ed un limite massimo.

Tra i principali organi che possono occuparsi di tali contestazioni vi troviamo: polizia stradale, polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, vigili urbani, polizia penitenziaria e corpo forestale, ognuno negli appositi ambiti e competenze. Da non sottovalutare sono anche gli ausiliari del traffico, che ricevono specifiche direttive dal singolo Comune e sono quindi, regolarmente abilitati ad emettere sanzioni.

Vediamo, adesso, passo per passo com’è strutturata una “multa” …

si necessita, in primis, segnalare specifiche informazioni quali: data, ora e località dell’accaduto, generalità del trasgressore con tanto di residenza e controlli sulla regolarità della patente di giuda, identificazione del proprietario del mezzo (nel caso in cui il conducente fosse diverso dall’intestatario della vettura), tipo di veicolo e targa, menzionamento della norma violata e descrizione dei fatti accaduti sul posto, (sommariamente).  Anche la somma da pagare è riportata nel contesto ed annesse ad essa troveremo le rispettive metodiche di pagamento aventi propri termini e proprie modalità. L’ufficio o il comando presso cui il versamento d’essere diretto ed il rispettivo conto corrente, sono altrettanto specificati, rendendo più pratico l’atto, allegando un bollettino postale. In conclusione, immancabili e non risultano le firme di colui/lei che ha commesso l’infrazione e degli agenti che hanno accertato l’accaduto.

Si riportano testimonianze di alcuni trasgressori i quali rifiutano di firmare e ritirare il verbale. Il rifiuto verrà annotato ma questo non influirà sulla validità dello stesso in quanto vi sarà già presente l’annesso civico del conducente e per tanto la segnalazione sarà spedita, indipendentemente da tutto, presso la sua residenza.

Diversamente sarà per gli agenti accertatori, i quali su carta scritta saranno tenuti a specificare la propria identità. Per quanto riguarda, invece, un documento emesso da un apparecchio elettronico, basterebbe immettere soltanto il proprio numero di matricola per essere correttamente identificati dal comando di appartenenza essendo comunque accusatori e testimoni del fatto sinistro.

Non è facoltativo, bensì obbligatorio, favorire documenti, patente e libretto di assicurazione del veicolo in causa.

Segnalate sono, anche le autorità competenti presso cui potremmo recarci se fossimo in condizioni di chiedere un “ricorso”.

Abbiamo già “indirettamente” evidenziato la duplice modalità di contestazioni previste dal sistema. Si dice immediata quando avviene sul posto riuscendo sin da subito a riconoscere l’identità del conducente e del veicolo. Si dice, invece, con notifica a casa nel momento in cui lo stesso conducente e/o veicolo non fossero immediatamente riconducibili ad un solido per il pagamento.

La consegna a mano della multa dovrà essere notificata ed accertata entro poco più di 3 mesi dall’infrazione. Varia, invece, la tempistica se il conducente o l’intestatario risiedessero all’estero. In questo caso si protrarrà fino a 360 giorni dall’accaduto.

Le consegne sono annesse agli uffici postali Nazionali e privati quali anche appositi corrieri addetti alla zona in questione. Nel caso in cui il solido dovesse ricevere la notifica senza mai presentarsi per ritirare la multa, si parlerà di “compiuta giacenza”.

Importante da considerare, è anche la frequenza con cui si commettono le trasgressioni, (quelle notificate ed accertate), che faranno leva l’una sull’altra qualora, per l’appunto, le contravvenzioni risultassero sempre più usuali. A tal proposito, le sanzioni notificate ma ignorate, faranno parte di un’altra categoria: le multe cumulative.  Quest’ultime, nono sono altro che un “accumulo” di sanzioni aventi lo stesso movente. A tal proposito, verificatane la numerosità soprattutto in uno stesso tratto, il conducente non sarà più obbligato a pagare ogni sanzione in modalità singola. Potrà, invece, pagare solo la trasgressione più grave moltiplicata per tre. Questa particolare concessione non spetta a nessuno degli organi competenti nell’emettere sanzioni. Di fatti, conviene rivolgersi ad un Prefetto o Giudice di Pace, che data un’istanza può decidere di fare questa concessione.

Spesso, l’importo elevato della stessa contravvenzione, sia che sia singola, sia che sia “unica” (come nel caso delle multe cumulative), supera di gran lunga le nostre possibilità economiche momentanee. Per questa ragione, sono possibili movimenti di rateizzazione solo in base ad alcune condizioni che vanno a posare lo sguardo sul reddito annuale del multato che non dovrebbe superare i 10.628 euro annui e la cifra del versamento non inferiore a 200. L’apposita richiesta, quindi, andrebbe presentata non oltre 30 giorni dalla notificazione al Prefetto e si dovrà attendere risposta dall’organo emanante. Se quest’ultimo non dovesse concedere risposta entro 90 giorni, la richiesta si considera respinta, ai danni del conducente. Ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro per un massimo di 60 rate nel caso in cui la multa superasse i 5.000 euro. Si fa presente, quindi, si ritiene “scontato”, che con tale richiesta si rinuncia completamente a qualsiasi tentativo di ricorso.

Risaputo risulta, ormai, che spesso si applica uno sconto del 30% sulle contravvenzioni regolarmente liquidante entro e non oltre 5 giorni (se si dovesse trattare di multe con consegna a mano).Chiaro, allora, che il conteggio dei 5 giorni sarebbe differente se parlassimo di multe notificate, in quanto partirebbe dal giorno in cui lo abbiamo ricevuto presso la nostra abitazione e non dal giorno dell’avvenuta contestazione stessa. Lo sconto, però, non andrà neanche minimamente a sfiorare situazioni più gravi e complesse laddove dovesse avvenire un sequestro di vettura e sospensione della patente, dati certamente da validissime motivazioni quali sorpasso in curva, guida in stato di ebbrezza e circolazione su corsie d’emergenza.

Il punto adesso è: come ci dovremmo comportare se l’infrazione l’avessimo commessa all’estero?

Ognuno di noi conosce le leggi del proprio paese, quindi, questa è una più che comune curiosità che assale diversi cittadini. Esiste una collaborazione tra Italia e gli Stati membri dell’Unione Europea. Questo sistema porta il nome di Cross Border, secondo cui tutti i paesi membri della UE avrebbero in comune un Punto Nazionale di Contatto che garantirà ai paesi forestieri, un accesso completo alle banche dati per gestire le attività previste per gli intestatari dei veicoli e per i veicoli stessi. In Italia, l’organo che adotta questa procedura è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che collabora attivamente con gli altri Punti di incontro Nazionali così da scovare tutte le informazioni necessarie (dapprima citate), per poter notificare la multa.

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