24 Aprile 2024, mercoledì
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Successione ereditaria: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

SUCCESSIONE EREDITARIA: QUALI SONO I TEMPI?

” La successione ereditaria decorre dalla data di morte della persona nel luogo del suo ultimo domicilio; nel caso si lascino beni immobili, la dichiarazione di successione può essere presentata anche all’ufficio di competenza nel luogo ove si trovano gli stessi.

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati all’eredità ossia:

  • gli eredi che hanno accettato l’eredità
  • i legatari testamentari
  • eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, qualora gli eredi siano incapaci
  • coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni e per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l’assenza
  • gli amministratori dell’eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto
  • il curatore dell’eredità giacente, nominato dal Tribunale per amministrare l’eredità in caso di rinuncia degli eredi non in possesso dei beni ereditari oppure nell’attesa venga dichiarata accettazione o meno per gli altri eredi
  • gli esecutori testamentari, incaricati dal de cuius per l’esecuzione delle sue volontà
  • i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un trust

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:

  • Il coniuge e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni
  • chi ha rinunciato all’eredità e al legato.
  • I tempi della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione va presentata in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, attraverso un soggetto abilitato e deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte del de cuius.

In caso di ritardo verranno applicate le sanzioni per ravvedimento operoso in moratoria di pagamento.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto erede provvede, tramite richiesta telematica alla propria banca, al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente.

Può capitare che la Banca abbia delle policy interne che richiedano un atto notorio, ovvero l’atto pubblico eseguito davanti al Notaio, alla presenza di due testimoni, che dichiari chi siano gli eredi, e che ad pluris può dichiarare eseguita l’accettazione dell’eredità.

Diverso è l’atto sostitutivo di notorietà, ossia l’autocertificazione in cui si dichiarano gli eredi e che viene firmata davanti al funzionario del Comune di residenza di un erede.

Con la successione ereditaria si trasferiscono tutte le posizioni giuridiche, attive o passive, dal de cuius, ovvero il deceduto, al successore; questi può succedere a titolo universale o particolare.

Nel primo caso, l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius.

Colui che succede a titolo universale è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, acquisendo dunque anche gli eventuali debiti del defunto.

Solo a seguito dell’accettazione dell’eredità il chiamato all’eredità diventa erede universale; qualora invece decida di rinunciare all’eredità, il patrimonio ereditario rimarrà in successione agli altri chiamati.

Nel secondo caso, il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

Il legatario diventa erede a titolo particolare automaticamente all’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale.

Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.”

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