11 Maggio 2024, sabato
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Decadenza dalla responsabilità genitoriale: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Monica Farina ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc
” La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’articolo
330 c.c. che stabilisce “ Il giudice può pronunziare la decadenza dalla
responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad
essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 2.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del
figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore.”
I presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
sono:
la violazione degli obblighi di assistenza (mancato mantenimento e
istruzione, assenza nella vita del figlio, incuria verso gli interessi e i diritti
del figlio);
l’abuso dei poteri del genitore (abuso del minore con maltrattamenti
diretti verso il figlio e/o comportamenti violenti verso l’altro genitore).
Infatti la funzione educativa, di cui la responsabilità genitoriale è mero
strumento, deve svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di
sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali.
Infatti occorre precisare che la responsabilità genitoriale non è una libertà
personale assoluta della madre o del padre, ma un diritto-dovere di
prendersi cura dei figli e tutelarne lo sviluppo della personalità. Essa è
quindi funzionale all’interesse dei figli minori e, per tale motivo, viene
meno nel momento in cui li danneggia piuttosto che tutelarli.
Ciò in linea con l’obiettivo del Legislatore di tutelare e garantire il diritto
del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché

mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri
genitori, diritto riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale nell’articolo
30.
Orbene, al fine di ben inquadrare il concetto di best interest del minore, a
livello internazionale, può farsi riferimento all’art.2 della Dichiarazione
dei diritti del fanciullo del 1959, nonché all’art.3 della Convenzione di
New York del 1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni
perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente,
intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in condizioni
di libertà e in ogni decisione che lo riguarda il suo interesse deve essere
considerato preminente.
L’interesse del bambino è quindi un parametro primario ed oggettivo:
pertanto la decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi,
infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una
tutela dell’interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il
pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso.”

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