24 Aprile 2024, mercoledì
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DIRITTO TRIBUTARIO – ARRIVA IL SI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA DOPPIA ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI INTESTATI AI CONIUGI.

Corte Costituzionale – sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022.

a cura dell’Avv.Prof Luca Barbuto

Sovente accadeva che i componenti di un nucleo familiare uniti in matrimonio o in unione civile, con collocazione di residenze diverse per ragioni di natura lavorativa, non potessero godere della doppia esenzione IMU per gli immobili di proprietà, in ragione del disposto di cui  all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 il quale di fatto condizionava l’esenzione IMU, per l’abitazione principale, al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare. 

Era evidente la disparità di trattamento tra i componenti di un nucleo familiare stabilizzato in matrimonio o unione civile, i quali non potevano godere della doppia esenzione, ove residenti in luoghi e comuni diversi e le coppie di mero fatto, le quali invece potevano godere della agevolazione pur nel caso in cui i componenti avessero residenze e dimore abituali differenti.

Da qui l’intervento della Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare l’incostituzionalità della citata norma, per le ragioni in precedenza indicate, ha sancito:

“Sono incostituzionali le misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che decidono di formalizzare il loro rapporto mediante matrimonio o unione civile precludendo a costoro la possibilità di mantenere la doppia esenzione allorquando, effettive esigenze lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti”.

Quali sono ora gli effetti della pronuncia della Corte?

La pronuncia riveste senz’altro portata innovativa a beneficio dei coniugi che abbiano fissato la residenza in immobili diversi, ai quali ora è consentito fruire due volte del beneficio fiscale a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. 

Ulteriore effetto è da individuarsi nella possibilità, per coloro che hanno provveduto al pagamento del tributo comunale, di richiedere il rimborso delle somme pagate nei 5 anni antecedenti

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