24 Aprile 2024, mercoledì
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Disabile: ha diritto a più giorni di malattia?

Partiamo dal fatto che: Quando un dipendente è assente dal lavoro per malattia non può essere licenziato a causa di ciò. Sarebbe ingiusto e discriminatorio. Lo potrebbe essere però per altre ragioni come, ad esempio, una crisi aziendale o una ristrutturazione, la produzione di un certificato medico falso o un altro comportamento illecito sotto il profilo disciplinare commesso prima o durante l’assenza.

Inoltre, La legge regolamenta la durata del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore:

  • 3 mesi, quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
  • 6 mesi, quando l’anzianità di servizio supera i dieci anni.

Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva.

Se vi chiedete se un disabile ha diritto a più giorni di malattia, diventa importante sapere che:

 Secondo il Tribunale Vicenza [2], il lavoratore disabile è, in linea di principio, maggiormente esposto al recesso per superamento del comporto, in quanto è soggetto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla disabilità. A tal proposito, la normativa comunitaria [3] riserva agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in ordine ai ragionevoli accomodamenti da adottare per tutelare il lavoratore affetto da handicap. Così se il datore di lavoro fa rientrare nel calcolo del comporto anche i giorni di malattia dovuti alla disabilità spetta al giudice verificare se egli abbia davvero attuato le soluzioni ragionevoli al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento;

secondo il tribunale di Mantova [4], concepire per un soggetto disabile contraddistinto da una permanente grave patologia, il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasta apertamente con il principio di parità di trattamento per cui situazioni diverse meritano un trattamento differenziato;

secondo la Corte d’Appello di Genova [5], è discriminazione indiretta prevedere un trattamento identico tra lavoratori abili e i disabili che si assentano per malattie collegate alla loro disabilità;

secondo il tribunale di Verona [6], la previsione di un periodo di comporto uguale per i lavoratori disabili e per quelli normodotati costituisce un’ipotesi di discriminazione indiretta, trattandosi di una disposizione apparentemente neutra, che tuttavia introduce una disparità di trattamento a danno dei soggetti disabili, i quali sono statisticamente più soggetti, rispetto ad altri lavoratori, ad assenze per malattia collegate alle patologie invalidanti.

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