19 Aprile 2024, venerdì
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Telemarketing, e “squilli” indesiderati, cosa fare ?

Il decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021 (sotto allegato), interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il decreto legislativo n. 196/2003 ossia il Codice in materia di protezione dei dati personali e la legge n. 5/2018 contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.”

Le “difese” già esistenti, grazie al decreto capienze, si allargano anche agli squilli indesiderati provenienti da sistemi automatizzati, irrobustendo così le tutele create dal registro e sbloccando l’iter del decreto attuativo,con il quale si vuole allargare il perimetro di azione del registro delle opposizioni anche ai cellulari, il cui schema, approvato il 28 dicembre 2021 (sotto allegato), va a sostituire il DPR n. 178/2010.
L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi l’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. In virtù di detta modifica il comma 1 prevede in sostanza che possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche relative a tutte le utenze fisse e mobili, ovvero “tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Il comma 5, in virtù delle modifiche, così dispone: “Con l’iscrizione al registro (…) si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.”

Il comma 12 invece assume il seguente tenore letterale: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.”

L’art. 2 infine cambia così il primo periodo del comma 1: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003.”

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