28 Marzo 2024, giovedì
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La diffamazione in buona fede è reato?

Ebbene, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, presupposto del reato di diffamazione è il cosiddetto «dolo generico» ossia una “malafede attenuata”. Non è cioè necessaria l’intenzione di ledere la reputazionedi una terza persona. Ma è necessario semplicemente che il responsabile si sia reso conto del discredito che con il suo operato poteva comportare all’altrui reputazione. Quindi, deve raffigurarsi il danno alla vittima.

Ragion per cui non commette diffamazione chi crede di parlare con una sola persona (atteso che la diffamazione si perfeziona solo in presenza di due o più persone e in assenza della vittima) o chi ritiene di dover dare un’informazione necessaria per la tutela degli altrui diritti.

Quindi, non commette diffamazione chi rivela il fallimento di un imprenditore non già per portare a lui discredito ma per mettere in guardia gli altri dal concludere affari commerciali con lui, affari che potrebbero non essere rispettati.

Non commette diffamazione chi, interloquendo con una persona e rivelando a questa fatti e vicende scabrose della vita altrui, non sappia di essere sentito da altre persone dietro una parete o che la conversazione è oggetto di registrazione video/audio.

Non commette diffamazione chi parla male di un conoscente con un amico non sapendo che quest’ultimo andrà a rivelare il fatto agli altri, rendendo così il fatto di pubblico dominio.

Non commette diffamazione l’amministratore di condominio che scrive su un cartello affisso nell’androne che un proprietario è pignorato se non c’è alcuna volontà dispregiativa od offensiva nella comunicazione, ma il cui intento è di portare a conoscenza tutti gli altri proprietari di una situazione di rischio nella riscossione delle quote e per la gestione delle spese comuni.

Insomma, la diffamazione involontaria, fatta per sbaglio ossia senza dolo, non costituisce reato.

Rientra invece nella diffamazione il comportamento di un giornalista che pubblichi una notizia sul conto di una persona, che possa comportarne discredito (ad esempio, l’accostamento a famiglie malavitose), senza aver prima accertato con cura le proprie fonti e senza aver effettuato alcuna verifica giornalistica.

Questo, del resto, è quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza secondo cui: «ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione di altro soggetto».

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