27 Aprile 2024, sabato
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Giudice terzo alle indagini per chiedere i tabulati telefonici

A cura di Giuseppe Catapano 

Una sentenza appena pubblicata dalla Corte di Giustizia europea può sollevare diversi dubbi sulla legittimità delle nostre norme italiane per l’acquisizione di tabulati telefonici a scopo di indagini, quando le richieste sono fatte non da un’autorità indipendente inteso come un giudice terzo, ma da un PM o dal ministero dell’interno, come previsto dal nostro Codice Privacy.i punti chiave sono questi e riguardano l’ammissibilità della richiesta: “il giudice del rinvio ha formulato dei dubbi quanto alla possibilità di considerare il pubblico ministero estone, alla luce dei diversi compiti che gli sono affidati dalla normativa nazionale, come un’autorità amministrativa «indipendente» ai sensi della sentenza Tele2 Sverige e Watson e a. 2 , idonea ad autorizzare l’accesso dell’autorità incaricata dell’indagine ai dati in questione”.“Secondo la Corte, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, è essenziale che l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro breve termine.”

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