19 Marzo 2024, martedì
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Pandemia e residenza fiscale

a cura di Pasquale Giordano 

L’emergenza epidemiologica covid-19 e le misure adottate a livello nazionale ed internazionale per il contrasto alla diffusione del contagio hanno posto in evidenza alcune criticità nella definizione del concetto di residenza fiscale, soprattutto per coloro che operano in contesti internazionali con frequenti spostamenti ed attività svolte in diversi Paesi. Le aziende, infatti, sono ormai attive in un contesto internazionale e attuano politiche di “global mobility” per il proprio personale, che si trova ad operare e a soggiornare periodicamente al di fuori del proprio Paese di residenza, ovvero ad essere distaccato all’estero per periodi anche lunghi. Il covid-19 ha avuto inoltre un impatto significativo anche nella gestione dei lavoratori cosiddetti frontalieri, che rappresentano una particolare casistica nella più ampia categoria dei rapporti di lavoro dipendente, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività di lavoro in un Paese estero diverso da quello di residenza, nelle c.d. zone di frontiera prossime al confine.

È parso da subito evidente come lo svolgimento di attività lavorativa in modalità “agile” abbia di fatto impedito per periodi di tempo prolungati il rientro nel proprio Paese di residenza fiscale, per coloro che stavano prestando la loro opera all’estero, ovvero impedito ai lavoratori frontalieri il passaggio giornaliero o settimanale del confine nazionale, condizione necessaria per il riconoscimento del particolare trattamento fiscale dettato dai trattati internazionali.

Nella primavera del 2020, le limitazioni introdotte agli spostamenti sul territorio italiano ed internazionale hanno animato il dibattito nazionale e comunitario sui possibili impatti sulla corretta identificazione della residenza fiscale e per l’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra stati. Anche in Italia ci si è interrogati sulla necessità da parte delle autorità di dettare criteri interpretativi contingenti e di accelerare i negoziati con le autorità dei paesi confinanti. Gli esperti erano concordi in un approccio sostanzialistico, e nell’affermare come il collegamento tra la fonte del reddito ed il territorio nazionale non potesse venir meno in ragione delle limitazioni agli spostamenti e dell’attivazione di modalità di lavoro agile.

A livello internazionale, anche l’Ocse si è occupata della complessa questione con la pubblicazione di alcune raccomandazioni per l’applicazione della normativa fiscale nello scenario economico determinato dalla epidemia covid-19.  Nelle linee guida rilasciate il 3 aprile 2020 denominate “Oecd Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the covid-19 Crisis”gli esperti dell’Ocse auspicavano “un livello eccezionale di coordinamento e cooperazione tra paesi, in particolare in materia fiscale”, incoraggiando i paesi “a lavorare insieme per alleviare le implicazioni fiscali non pianificate e i potenziali nuovi oneri derivanti dagli effetti della crisi covid-19”. L’Ocse ha invitato inoltre le autorità fiscali a valutare con attenzione le particolari circostanze derivanti dall’epidemia in corso, prevedendo periodi più idonei nella valutazione della residenza fiscale.

A seguito di interrogazione parlamentare, il 3 dicembre 2020 il governo italiano ha fornito chiarimenti sullo status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all’estero trattenuti a causa dell’emergenza da covid-19, sposando l’orientamento raccomandato dall’Ocse per l’applicazione dei trattati fiscali nella situazione eccezionale causata dalla pandemia, mantenendo ove possibile la disciplina ordinaria delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’Italia ha inoltre concluso accordi con le Autorità fiscali di alcuni Paesi, finalizzati a risolvere le problematiche interpretative in relazione alle disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente, con riferimento ai frontalieri.

In particolare, si tratta degli accordi interpretativi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulati con la Svizzera (20 giugno 2020), l’Austria (27 giugno 2020) e la Francia (24 luglio 2020). Gli accordi prevedono che nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori frontalieri continuino ad applicarsi le specifiche disposizioni convenzionali anche se gli stessi, a causa dell’emergenza epidemiologica, non oltrepassano più abitualmente la frontiera o, comunque, svolgono la propria attività lavorativa in uno Stato diverso da quello di residenza fiscale.

Il perdurare della pandemia ha reso necessario in data 21 gennaio 2021 un aggiornamento, da parte dell’Ocse, delle linee guida emanate ad aprile 2020, con una rilettura di alcune casistiche e con l’indicazione delle posizioni assunte dai diversi Stati.

L’emergenza sanitaria ha infine inaspettatamente impresso un’accelerazione ai negoziati tra l’Italia e la Confederazione Svizzera per la modifica dell’accordo concernente i lavoratori frontalieri. Il 23 dicembre 2020 è stato infatti raggiunto il compromesso che ha portato alla firma di un nuovo Accordo sul regime impositivo riservato ai frontalieri che sostituirà integralmente quello concluso a Roma il 3 ottobre 1974, dopo anni di trattativa e di rinvii.

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