20 Aprile 2024, sabato
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Imprese , per chiedere i ristori seguire la sede legale o sede operativa ?

Negati i ristori alle imprese con sede operativa nelle zone rosse se hanno sede legale in regioni gialle ed arancioni. In questi giorni l’agenzia delle entrate, nel portale dedicato, sta inviando ad alcuni contribuenti l’esito negativo dell’istanza presentata per l’ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dal dl ristori-bis con la seguente motivazione: «Erogazione automatica maggiorazione zone rosse – non effettuata per domicilio non appartenente alla regione per la quale sono previsti i ristori». Il diniego sta arrivando però anche a soggetti che avrebbero pienamente diritto al contributo poiché, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1-bis del dl 137/2020 (il decreto ristori), questi contribuenti sebbene con sede legale ubicata in regioni gialle od arancioni, presentano una o più sedi operative nelle zone rosse. Il caso più comune è quello di imprese con più punti vendita ubicati nel territorio nazionale che presentano quindi una sede legale e più sedi operative. La norma in questo caso è chiara: basta avere anche solo la sede operativa in zona rossa per avere diritto al ristoro. Il sopra citato articolo dispone che il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’allegato 2 al decreto e che «hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020». Considerata l’impossibilità di interpretare in modo diverso la disposizione, non è chiaro se l’esito negativo sia frutto di una falla nella procedura telematica di lavorazione delle istanze o se sia una posizione dell’agenzia delle entrate. Volendo escludere la seconda possibilità poiché sarebbe un’interpretazione della norma da parte dell’agenzia del tutto fuori dal tenore letterale della disposizione, l’unica causa possibile resta quella connessa alla procedura automatizzata di lavorazione delle istanze. Nell’istanza non vi era la possibilità di esplicitare la casistica di soggetti con sede operativa in zona rossa ma sede legale in altre zone, mettendo ad esempio in evidenza i singoli punti vendita ubicati in zone ad alto rischio con la relativo calo di fatturato. Ciò probabilmente ha reso impossibile una valutazione approfondita delle istanze e di conseguenza, il contributo a fondo perduto è stato negato per mancanza dei requisiti soggettivi. A questo punto ai contribuenti che si sono visti «recapitare» l’esito negativo, non resta che presentare istanza di revisione, in autotutela, del diniego. Nell’istanza in autotutela andranno esplicitati tutti i calcoli, mettendo sia in evidenza le ubicazioni delle sede operative in zona rossa (allegando la visura camerale) sia la contrazione di fatturato per «punto vendita».

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