19 Aprile 2024, venerdì
HomeConsulente di StradaCovid19, breve vademecum sui comportamenti da osservare III

Covid19, breve vademecum sui comportamenti da osservare III

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni,
adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali
restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero,reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga
individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?

Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono eventualmente individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – talune attività didattiche che potranno svolgersi in presenza. Tra queste potranno essere previste, per espressa disposizione del dpcm 3 novembre 2020, quelle relative ai corsi per i medici in formazione specialistica, ai corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché alle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curricolari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli,
specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Le biblioteche universitarie restano aperte?

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)?

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività
dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di
organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti