Con Circolare n 18/E del 3 luglio l’Agenzia delle Entrate aggiunge ulteriori chiarimenti rispetto al precedente provvedimento del 17 giugno scorso, per l’utilizzo del bonus vacanze ed in particolare dice che le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus sono quelle che rientrano nel codice ATECO 55.Nel dettaglio il bonus spetta per i servizi offerti dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast che svolgono attività riconducibili al codice 55 e che la circolare riporta a titolo indicativo e non esaustivo:55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso:
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI
SOGGIORNI
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- ii. cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Per quanto riguarda invece i servizi offerti la circolare specifica che deve trattarsi di servizi fruiti in ambito nazionale dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 in relazione a soggiorni per i quali almeno un giorno ricada in suddetto intervallo. Il Credito vacanze spetta per:
- un unico soggiorno
- in relazione al pagamento effettuato in favore della struttura fornitrice del servizio
A tale proposito la circolare stessa chiarisce che il credito NON può essere utilizzato su prestazioni resa da più fornitori con l’eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dell’unico fornitore.
Per quanto riguarda la fattura si chiarisce che, benché la norma faccia riferimento a fattura elettronica o documento commerciale, visto che tra le le strutture turistiche autorizzate ad effettuare lo sconto vi sono anche i bed&breakfast, ai fini del bonus vacanza i documenti attestanti la prestazione possono essere anche:
- fattura non elettronica
- documento commerciale non elettronico
- o scontrino o ricevuta fiscale
Ne consegue che anche i soggetti in regime fiscale forfettario possono applicare il bonus vacanze ai propri clienti.
Per completezza si noti che, nel caso di emissione di fattura di acconto sul servizio turistico, il bonus può essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due documenti ossia sulla fattura di acconto o su quella di saldo.
La circolare chiarisce infine che:
- la fattura
- il documento commerciale
- lo scontrino
- la ricevuta fiscale
devono riportare il codice fiscale del componente il nucleo familiare che fruisce del bonus e non importa se a pagare sia un soggetto diverso, da quello indicato sul documento, pur se appartenente allo stesso nucleo familiare.