26 Aprile 2024, venerdì
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SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA ANCHE PER GLI IMPRENDITORI?

L’estensione della platea agli imprenditori modifica il Decreto Cura Italia che riservava il diritto alla sospensione delle rate solo a lavoratori autonomi e professionisti. Ora possono usufruire dell’agevolazione anche imprenditori individuali e piccoli imprenditori purché rientrino nelle seguenti categorie:

  • Coltivatori diretti
  • Artigiani
  • Commercianti

Sono inclusi nel bacino dei beneficiari anche i titolari di una piccola attività professionale a conduzione familiare.

Confermati i requisiti stabiliti dal Decreto Cura Italia per godere del vantaggio, come il calo del fatturato di almeno il 33%, determinato dalla chiusura o dalla restrizione dell’attività durante l’emergenza Covid-19, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020.

Il Decreto Cura Italia integra la disciplina del Fondo Gasparrini che prevede, per i titolari di un mutuo prima casa in condizioni di temporanea difficoltà, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate fino a 18 mesi. In questi casi, il Fondo interviene sostenendo il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Con il Decreto Cura Italia, il Fondo Gasparrini è stato aperto ad altre categorie di cittadini:

  • Dipendenti che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • Autonomi e professionisti che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019

Sono stati, inoltre, allentati alcuni vincoli ed è stato concesso di usufruire del Fondo:

  • A chi ne ha già fatto uso in passato
  • A chi ha un Isee superiore ai 30mila euro

Per richiedere la sospensione del mutuo prima casa basta compilare l’apposito modulo online ed inviarlo secondo le modalità indicate dalla banca presso la quale è stato acceso il finanziamento. Al modulo di domanda vanno allegati un documento di riconoscimento e la documentazione comprovante i requisiti richiesti per l’agevolazione.

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Consap, che si occupa della gestione del Fondo, ricevuta la domanda di sospensione, ha 20 giorni di tempo per fare l’istruttoria e comunicarne il risultato alla banca. Decorso questo termine, la domanda si intende in ogni caso accolta (meccanismo silenzio/assenso), anche se non è pervenuta alla banca nessuna comunicazione. Questa regola sarà valida, però, fino al 31 dicembre 2020 e si applicherà solo alle domande presentate a partire dal 28 marzo 2020.

Il Decreto Cura Italia ha stabilito che fino al 17 dicembre 2020, sarà possibile richiedere fino a 2 sospensioni, per una durata totale che non può superare i 18 mesi. È possibile richiedere un’ulteriore sospensione della rate per altri 18 mesi solo se al momento di presentazione dell’istanza si è ripreso il regolare ammortamento delle rate da almeno tre mesi.

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