MARTEDÌ 16 | |
IVA MENSILE | Versamento dell’imposta a debito relativa al mese di maggio 2020(imprese florovivaistiche: il versamento è differito al 31/07/2020 – art. 78 DL 18/2020) |
SALDO IVA 2019 | I soggetti che non fruiscono della “sospensione” al 16/09/2020 (come disposta, per ultimo,dal DL 34/2020) ed hanno optato per il versamento rateale a partire da marzo, versano la 4° rata del saldo Iva, maggiorato degli interessi |
RITENUTE(su pagamenti effettuati a maggio 2020) | – Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (1001) e assimilati (1004)- Irpef sui redditi lavoro autonomo/provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti/altre attività di lav. autonomo ed agli agenti (cod. trib. 1040)- Addiz. Reg./comunale sui redditi da lavoro dipendente/assimilato del mese precedente- Condomini: versamento ritenute 4% per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto d’opera o servizi (cod. trib.1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)- Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (prorogati ex Dlgs 81/2015 – cod. trib. 1040) e di capitale o misto(cod. trib. 1030) per gli associati “qualificati” |
LOCAZIONI BREVI – VERSAMENTO RITENUTE | Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breveriversati al locatore a maggio 2020 (cod. trib. 1919). |
INTRATTENIMENTI | Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in manieracontinuativa, nel mese di maggio 2020 (cod. trib. 6728) |
PREVIDENZA | § Contributi Inps/Enpals mensili: versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di maggio 2020§ INPS – Gestione Separata: versamento del contributo del 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24,0% (altri casi) da parte di:- committente: sui compensi corrisposti a maggio 2020 a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000)- associante: sui compensi corrisposti a maggio 2020 agli associati in partecipazione conapporto di solo lavoro (se prorogati ex Dlgs 81/2015) |
IMU 2020 | Versamento della 1° rata dell’IMU dovuta per il 2020 per tutti i casi in cui non trova applicazione una causa di esenzione, fatta pari al 50% di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (in caso di variazione di possesso/destinazione d’uso è possibile applicare un criterio “previsionale”).Il Comune potrebbe aver sospeso il pagamento (ad eccezione della quota di competenza delloStato riferita agli immobili Cat. D).
|