24 Aprile 2024, mercoledì
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Quali requisiti per il prestito imprese garantito dalla Sace ?

Quali requisiti per il prestito imprese  garantito dalla Sace ?

Per ottenere i finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia pmi e da Sace, previsti dal decreto legge liquidità (n. 23/2020), è sufficiente dimostrare che l’impresa ha una carenza di liquidità dovuta alle iniziative di contenimento del Covid-19 adottate dall’Italia. Dunque, non è il calo di fatturato il requisito richiesto per potere accedere alle garanzie, ma la carenza di liquidità.

Questa novità, di assoluto impatto, emerge traducendo quanto previsto dall’autorizzazione del regime di aiuto concessa dall’Unione europea.

Il discrimine. «Gli aiuti di stato, sono giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) Tfue, per un periodo limitato, se concessi per ovviare alla carenza di liquidità per affrontare impegni e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia Covid-19 non minano la loro redditività delle imprese, soprattutto delle pmi»: questo il passaggio focale dell’autorizzazione all’aiuto temporaneo, che permette alle imprese di ottenere la garanzia gratuita fino al 90% del finanziamento richiesto e fino ad un massimo di 5 mln di euro per ogni impresa

Dunque, la motivazione del finanziamento deve essere riconducibile ad ovviare a carenze di liquidità. Questa locuzione, in un primo tempo, era stata interpretata come calo di fatturato, ma non è la stessa cosa.

Un’impresa potrebbe avere carenze di liquidità anche solo perché non incassa; potrebbe avere fatturato essendo un’impresa tra quelle «essenziali», operanti in un settore rimasto aperto, ma potrebbe non avere ricevuto i pagamenti in quanto i clienti, operando su più settori, potrebbero aver riversato su di essi la mancanza di liquidità.

Inoltre, molte imprese non hanno fatto i pagamenti negli ultimi mesi, ingenerando a cascata difficoltà per molti altri operatori.

Il quadro giuridico. Il nuovo aiuto, nato per contrastare l’emergenza economica generata dal Covid-19, è stato approvato dall’Ue nell’ambito del nuovo regime temporaneo di aiuti, denominato «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti» – Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

Grazie a questo nuovo regime di aiuti, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020, le imprese potranno ottenere le garanzie gratuite per liquidità, senza andare ad intaccare il loro plafond de-minimis.

Affinché la garanzia possa essere concessa ai sensi del temporary framework, l’operazione deve essere finalizzata liquidità o investimento.

La durata dell’operazione finanziaria non deve essere superiore a 72 mensilità.

L’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre similari, già garantite dal Quadro temporaneo, non può essere superiore al doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa.

Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

In alternativa, il limite può essere il 25% del fatturato totale del beneficiario finale nel 2019.

Questi limiti di base possono essere superati se il beneficiario finale dichiara – mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 – che l’operazione finanziaria per cui richiede l’ammissione alla garanzia del fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di pmi. E nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Questi limiti di importo possono essere superati se non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità. Ad esempio:

– quando il beneficiario finale è una start up;

– quando il beneficiario ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia da Covid-19;

– quando il beneficiario ha necessità di riavviare la propria azienda, a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal dpcm del 22 marzo 2020.

Gli aiuti possono essere concessi nell’ambito della misura solo a imprese che non erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

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