Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Come fare domanda
✓ La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando
la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
✓ Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di
non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
✓ Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso
un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Novità dell’Istruttoria.
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.
✓ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
✓ Non si tiene conto dei seguenti limiti:
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.
✓ I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
✓ Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
✓ Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.