18 Aprile 2024, giovedì
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Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Come fare domanda

 Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Come fare domanda

✓        La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando

la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

✓        Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di

non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

✓          Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso

un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Novità dell’Istruttoria.

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

✓        Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

✓        Non si tiene conto dei seguenti limiti:

▪  limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

▪   limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

▪  limite di 1/3 delle ore lavorabili.

✓        I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

✓        Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

✓        Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

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