29 Marzo 2024, venerdì
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L’omessa presentazione del modello EAS è violazione ?

L’omessa presentazione del modello EAS è violazione ?
Risponde il Prof.Giuseppe CatapanoRisultati immagini per agenzia delle entrate
L’art 30, D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha previsto per gli enti associativi la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (art 148 TUIR e art 4, D.P.R. 633/72) a condizione che, oltre a soddisfare i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria vigente, sia trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello EAS.
Il comma 3 bis della Legge 2/2009 esclude dal predetto onere le Pro Loco in regime di favore ex L 398/91 e i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al registro Coni che non svolgono attività commerciali. Ciò significa che se le quote o i contributi sono inquadrabili nel comma 1 dell’art 148 del TUIR e non viene svolta alcuna attività commerciale, compresa quella considerata tale ma defiscalizzata ai sensi del comma 3 dell’art 148 TUIR, non si ravvisa alcun obbligo di invio. Per contro, se le somme incassate hanno natura di corrispettivi specifici (per esempio, quote supplementari che danno diritto di partecipare a determinati i corsi), ancorchè istituzionali, al fine di beneficiare delle agevolazione del comma 3 dell’art 148 TUIR, la comunicazione deve essere presentata.
L’invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione e, nel caso di variazione dati non ancora a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, entro il 31.03 di ogni anno.
L’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 ha introdotto il principio della cosiddetta remissione in bonis per cui, in caso di inadempimento nei termini sopra indicati, è possibile, ove ne ricorrano i presupposti (violazione non ancora contestata; nessun accesso, ispezione o verifica in corso; presenza dei requisiti sostanziali), ottemperare entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile, con il contestuale versamento di una sanzione pari a € 250,00.
Esempio – Costituzione 1.06.2017; scadenza naturale EAS 30.07.2017. In caso di omissione, l’ente avrebbe potuto beneficiare della remissione in bonis, con effetti retroattivi, inviando il modello entro il 31.10.2018.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che la presentazione dell’EAS oltre i termini sopra indicati preclude la decommercializzazione dei corrispettivi specifici solo per quelle attività realizzate antecedentemente alla trasmissione EAS, tardività quindi che, in tal caso, non sana il passato ma solo il futuro, per cui non è necessario neppure versare la sanzione di € 250.
Ai sensi dell’art 9, c.1, D.L. 119/2018, “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”. Il versamento può essere eseguito in 2 rate uguali, di cui la prima scaduta il 31.05.2019 e la seconda al 2.03.2020, termine entro cui si dovrà procedere anche alla regolarizzazione dell’inadempimento.
L’Amministrazione Finanziaria ha emesso la circolare 15.05.2019, n. 11 elencando, seppur a titolo esemplificativo e non tassativo, una serie di violazioni, commesse sino al 24.10.2018, ammesse ed escluse alla definizione ex art 9, D.L. 119/2018. Nulla è scritto circa la possibilità di regolarizzare anche il mancato invio del modello Eas. E proprio per l’assenza di puntuali indicazioni, considerate le pesanti conseguenze nel caso di contestazione, molti enti hanno ritenuto opportuno, nell’auspicata ipotesi che possa essere accolta, di avvalersi comunque di questa sanatoria.
Considerato il tenore letterale della norma, trattandosi di omissione che, senza ombra di dubbio, incide sulla formazione della base imponibile e sulla conseguente liquidazione e pagamento del relativo tributo, tale irregolarità verrà o meno ricondotta dagli organi verificatori nell’alveo della violazione formale sanabile nei termini e con le modalità sopra indicate?
Ai posteri (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Siae, giudici tributari) l’ardua sentenza.
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