26 Aprile 2024, venerdì
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Per l’Imu agevolata pertinenze “limitate”

D: Buongiorno, un contribuente possiede un garage nello stesso comune dell’abitazione principale, ma in un fabbricato diverso. Usufruisce dell’esenzione IMU? Esistono dei riferimenti/circolari che chiariscono la casistica?

R: L’art. 13, secondo comma, del D.L. n. 201/2011 contiene una definizione puntuale di pertinenza: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. In altri termini è possibile applicare l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali (ma anche le detrazioni), nonché l’esenzione nei casi previsti dalla legge (abitazioni non di lusso): (i) ad un massimo di tre pertinenze (cioè un C/2 cantina o solaio o magazzino, un C/6 garage/autorimessa e un C/7 posto auto); (ii) sia alle pertinenze autonomamente accatastate sia quelle che non hanno un autonomo accatastamento in quanto compresa nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al cui servizio essa è posta. Infine, ad avviso di chi scrive, ai fini dell’assimilazione ad abitazione principale della pertinenza in commento è necessario che vi sia una concreta ed effettiva destinazione della cosa a servizio dell’altra, indipendentemente che il garage si trovi in un fabbricato diverso nell’ambito dello stesso comune.

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