25 Aprile 2024, giovedì
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Iva, rimborso dovuto anche in caso di fallimento

Via libera al rimborso Iva dell’impresa fallita o che ha cessato l’attività anche in assenza di operazioni imponibili. A sdoganare il beneficio fiscale è la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14981 del 1° luglio 2014, ha accolto il ricorso di un imprenditore al quale l’ufficio aveva negato il rimborso Iva, dopo la cessazione dell’attività, sostenendo che il contribuente avesse diritto solo alla detrazione nell’anno successivo. La sesta sezione ha, quindi, chiuso la vicenda decidendo nel merito e accordando al contribuente il diritto al rimborso dell’imposta e non della detrazione. «Ciò perché», ricorda il collegio di legittimità, «l’art. 30 del dpr 633/1972, laddove dispone che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito Iva si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili». Ma non è tutto. La Cassazione precisa, inoltre, «che deve tenersi distinta la domanda di rimborso, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR».

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