2 Maggio 2024, giovedì
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L'opzione per il consolidato fiscale perde efficacia dalla data di omologa della sentenza dichiarativa del fallimento

D: Società aderente in qualità di consolidante ad un consolidato fiscale nazionale, nel 2013 presenta istanza di concordato preventivo con liquidazione dei beni. Nel 2014 la domanda viene accolta ed omologata dal Tribunale con conseguente nomina di un liquidatore giudiziale. Considerando che l’opzione triennale per il consolidato fiscale sarebbe valida anche per il 2014 in tale anno la società può continuare ad applicare lo stesso o trova applicazione il disposto del decreto ministeriale 9/06/2004 art. 13 c. 1 lettera a che prevede l’interruzione della tassazione prima del compimento del triennio in caso di assoggettamento della società a liquidazione giudiziale. Siete a conoscenza di riferimenti di prassi e/o giurisprudenziali in tale ambito?

R: Con riferimento alle procedure concorsuali, il legislatore ha previsto, per il consolidato fiscale, che l’opzione perda efficacia dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. Se l’opzione è stata già esercitata, dunque, questa perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dalla data di omologa della sentenza dichiarativa di fallimento; dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e dalla data del decreto che dispone la procedura straordinaria.

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