L’inerenza della spesa sostenuta dall’impresa commerciale all’oggetto sociale non fa scattare automaticamente il diritto alla detrazione Iva. Infatti, il beneficio non può essere concesso all’azienda che dipende organizzativamente e finanziariamente dalla controllante. A segnare questo giro di vite sulle detrazioni Iva con una interessante e innovativa sentenza – la n. 3452 del 14 febbraio 2014 – è la Corte di cassazione. Quindi, al di là della formale costituzione dell’impresa come commerciale, sono due, dice espressamente la sezione tributaria, i requisiti che l’ufficio deve verificare ai fini della detrazione: se la società contribuente abbia effettivamente esercitato stabilmente un’attività economica rilevante ai fini Iva e, in caso positivo, se l’operazione passiva di acquisto dell’immobile debba ritenersi o meno strumentale all’esercizio di tale attività.