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Carrelli elevatori: nuove prescrizioni tecniche

Sulla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2014, n. 28 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2014 che ha stabilito le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Tali carrelli, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni in seguito illustrate. A tal fine è necessario che il carrello
a) sia munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile) pneumatici ammessi anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
b) sia munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici (art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e del dispositivo supplementare (art. 266 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
c) sia dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) sia munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonchè, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) sia munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
f) sia munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
g) sia munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
h) sia accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente (tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m.). I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Il decreto in commento prevede poi che i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h. L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, a quale va presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al D.M. 14 gennaio 2014. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile. Il decreto si chiude con la precisazione che restano comunque in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, e che è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purchè la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007.

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