19 Aprile 2024, venerdì
HomeNewsCgue, società: no ad una imposta nazionale parametrata sul fatturato di gruppo

Cgue, società: no ad una imposta nazionale parametrata sul fatturato di gruppo

Integra una discriminazione indiretta basata sulla sede della società, un’imposta nazionale, ad aliquota progressiva, che si fondi sul fatturato di gruppo, e sia dunque commisurata dunque anche sui ricavi delle collegate estere. Lo ha stabilito la Cgue con la sentenza 5 febbraio 2014 nella causa C-385/12 giudicando su di un caso ungherese.

La normativa ungherese prevede infatti un’imposta sul fatturato del commercio al dettaglio in base alla quale i contribuenti che, nell’ambito di un gruppo di società, costituiscono imprese collegate devono sommare i singoli fatturati realizzati per poi applicare un’aliquota impositiva fortemente progressiva, ripartendo quindi l’importo dell’imposta così determinato in base al prorata dei rispettivi fatturati effettivi.

Il caso
Il caso è quello di una società che gestisce negozi di articoli sportivi in Ungheria ma che appartiene ad un gruppo di imprese più vasto la cui società madre è stabilita in un altro Stato membro. Tuttavia, a causa di questa particolare imposta essa è obbligata a versare una frazione dell’imposta straordinaria dovuta dall’insieme delle imprese del gruppo. Così facendo viene assoggettata ad un’aliquota media nettamente superiore a quella che le si applicherebbe qualora venisse preso in considerazione unicamente il fatturato realizzato dai negozi in Ungheria.

Il ricorso
La domanda di sgravio presentata dall’azienda è stata respinta dall’amministrazione finanziaria, ragion per cui ha avviato un’azione giudiziaria in Ungheria. A quel punto il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa ungherese fosse compatibile con i principi di libertà di stabilimento e di parità di trattamento, tenuto conto che essa produce effetti potenzialmente discriminatori nei confronti dei contribuenti «collegati», nell’ambito di un gruppo, a società estere.

Il ragionamento della Corte
Nella sentenza di oggi, i giudici hanno osservato che tale imposta pur non stabilendo alcuna discriminazione diretta, produce comunque l’effetto di svantaggiare le imprese collegate rispetto alle imprese non appartenenti ad un gruppo di società, come nel caso di un’impresa autonoma in franchising.

Per queste ragioni la Corte Ue ha stabilito che «Gli articoli 9 Tfue e 54 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un’imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell’ambito di un gruppo di società, “imprese collegate”, ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell’applicazione di un’aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l’importo dell’imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell’imposta straordinaria sono “collegati”, nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro».

Rinvio al giudice nazionale
Sarà il giudice nazionale, in caso, a dover dichiarare che la normativa ungherese produce una discriminazione indiretta fondata sulla sede delle società, discriminazione non giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti