Il 17 luglio 2013, con l’ordinanza numero 30761 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se la competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare spetti al giudice che l’ha applicata, anche se il procedimento penda davanti ad un giudice diverso, oppure al giudice che procede“.
All’udienza che si era tenuta il 28 novembre 2013 i giudici a sezioni unite avevano fornito la seguente informazione provvisoria: Spetta al giudice che procede.
Il 21 gennaio 2014 sono state depositate le motivazioni.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che, nella procedura attiva di consegna, la competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo spetta al giudice che procede. Nella specie, il principio in questione è stato applicato ad un’ipotesi in cui il mandato di arresto europeo era stato emesso nell’ambito di una procedura di estensione attiva della consegna, al fine di sottoporre una persona, già ristretta in Italia in esecuzione di un precedente m.a.e., ad un ulteriore provvedimento restrittivo concernente un fatto anteriore e diverso da quello per cui era stata disposta la consegna.
Privilegiando un’interpretazione sistematica della norma – si legge nelle motivazioni – deve affermarsi il seguente principio di diritto: “La competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, anche in funzione del conseguimento dell’assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice investito della competenza sulla gestione della misura nel procedimento in cui la stessa è stata disposta“.