4 Dicembre 2024, mercoledì
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Sulla differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Cass. Pen. 51433/2013

Con la pronuncia numero 51433 la Corte di Cassazione è tornata a fare il punto sulla differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

I giudici della seconda sezione, dopo una puntuale analisi storica dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (reato sconosciuto nel diritto romano, variamente previsto da diversi codici preunitari – come quello Toscano, quello Sardo e quello delle Due Sicilie – disciplinato negli artt. 235 e 236 del codice penale del 1889 e, infine, negli attuali artt. 392 e 393 c.p.) hanno affermato che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto – che può essere identica – bensì per l’elemento intenzionale.

Ha osservato la Corte come gli elementi che caratterizzano l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni («la cui ratio legis deve essere individuata nella circostanza che, una volta che lo Stato accentrò in sé tutte le funzioni pubbliche, sembrò non più concepibile che il cittadino, per quanto vantante una pretesa giuridicamente fondata, la potesse far valere da sé in modo arbitrario e con l’uso della forza») siano cinque: a) la pretesa giuridica di far valere un diritto; b) l’opposizione del terzo che, a torto o a ragione, contesti la suddetta pretesa; c) la possibilità di ricorrere al giudice; d) il ricorso arbitrario alla forza, nella forma della violenza o della minaccia, diretta ad ottenere quanto da questi dovuto; e) il dolo, ossia la volontà diretta ad esercitare quella pretesa.

In particolare, nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile. Conseguenza ne è che il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia non è elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato, atteso che, ove la minaccia o la violenza diano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393 c. 3 o 629-628 c.3 n.1 c.p. e, se la violenza o la minaccia ledono altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell’agente ulteriori reati.

In conclusione, ove la violenza o la minaccia – anche se particolarmente gravi o intense – siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l’agente ricorrere al giudice, non sarà mai configurabile il delitto di estorsione; l’estorsione ricorrerà – precisano i giudici – qualora la violenza o la minaccia siano dirette a far valere un diritto per il quale non si possa ricorrere al giudice, ma non perché la violenza o la minaccia siano particolarmente intense ma solo perché il suo diritto non è tutelabile davanti alla autorità giudiziaria.

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