20 Aprile 2024, sabato
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Appalto di lavori in edificio condominiale e assicurazione della responsabilità civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile, è richiesta di risarcimento valida ai sensi dell’art. 2952, comma 3, cod. civ. soltanto quella proveniente dal terzo danneggiato. Nel caso di assicurazione della responsabilità civile contratta da un appaltatore per i danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività di impresa, non è idonea allo scopo la missiva con la quale il committente dei lavori – nella specie, un Condominio – denunci all’appaltatore i danni sofferti dal terzo e dichiari di volere agire in manleva nei suoi confronti (a meno che l’assicurazione non sia riferita all’obbligo di garanzia nascente dal contratto di appalto).

Questo il principio espunto espressamente da una recente decisione della Suprema Corte e depositata il 19 novembre scorso (Cass. civ. n. 25987, Pres. Trifone, Rel. Barreca). Nel caso in esame, avente ad oggetto una controversia insorta a seguito della proposizione di una domanda di risarcimento danni avanzata da una società nei confronti di un Condominio per danni arrecati alla merce contenuta nel negozio dell’attrice e dovuti ad un allagamento imputabile al difettoso funzionamento degli scarichi delle acque dell’edificio condominiale quale conseguenza di lavori di ristrutturazione appaltati dal Condominio ad altra società appaltatrice, la corte di appello aveva ritenuto che il termine – all’ora fissato in un anno – per la prescrizione del diritto della predetta società appaltatrice nei confronti della propria impresa di assicurazione per la responsabilità civile iniziasse a decorrere dal giorno in cui il committente Condominio aveva avanzato nei suoi confronti domanda di manleva con un missiva con la quale si denunciava il danno subito dal negozio della società danneggiata: da quest’ultima, secondo la valutazione operata dal giudice del merito, sarebbe quindi iniziato a decorrere il termine annuale per segnalare all’assicuratore la pretesa del terzo, pena la prescrizione del diritto alla garanzia.

La Corte di cassazione ha censurato tale valutazione negando che la norma in esame, laddove individua il “dies a quo” della prescrizione nel “giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato” possa essere interpretata estensivamente onde ricomprendervi la richiesta rivolta all’assicurato non dal terzo danneggiato, ma da altri soggetti. Per giungere a tale conclusione, il giudice di legittimità ha eretto un solido impianto argomentativo che vale la pena di registrare e riassumere.

La sentenza in epigrafe muove innanzitutto dall’assunto che oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. è il rischio come conseguenza negativa di un sinistro che si produca nel patrimonio del soggetto assicurato, vale a dire il rischio di essere obbligato a risarcire i danni cagionati al terzo. Costui è pertanto il danneggiato, che è anche “terzo”, rispetto ad assicurato ed assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto di assicurazione. Nel sistema delineato dal codice civile, infatti, il danneggiato si giova soltanto indirettamente dell’assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ.: questa non è un contratto a favore di terzo ed il danneggiato non ha alcun diritto verso l’assicuratore nè ha azione diretta nei suoi confronti. Dal contratto nasce esclusivamente il diritto dell’assicurato verso l’assicuratore di ottenere da quest’ultimo di essere liberato o tenuto indenne dall’obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato e di essere rilevato dall’azione da questi intentata contro di lui. L’art. 2952, comma 3, cod. civ., letteralmente inteso, fa riferimento alla richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all’assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto, non certo proveniente da qualunque terzo diverso dai contraenti originari. L’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare comunicazione all’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, commi 3 e 4, cod. civ.

La norma, prosegue la sentenza in esame, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto della richiesta. Si è infatti affermato che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, perchè sia idonea a far decorrere il termine di prescrizione del terzo comma, deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune sue iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al terzo danneggiato.

Il Collegio, precisa ancora la pronuncia, condivide questa interpretazione rigorosa ritenendo che la norma in esame, a differenza di quella di cui al quarto comma, sia una applicazione normativa del – e non una deroga al – principio generale dell’art. 2935 cod. civ. per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Orbene, atteso che soltanto quando il diritto è completo nelle sue componenti soggettiva ed oggettiva, il soggetto che ne è titolare ne può invocare la tutela, la richiesta di risarcimento, per far decorrere il termine della prescrizione ai sensi dell’art. 2952, comma 3, cod. civ., deve essere tale da consentire l’esercizio pieno del diritto spettante all’assicurato. Essendo tale diritto, per quanto esposto in tema di oggetto e funzione dell’assicurazione della responsabilità civile, quello di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del danneggiato, non può che concludersi nel senso che la richiesta debba essere espressione di questa pretesa, cioè della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire all’assicurato, il risarcimento dei danni, pur non essendo necessario che questi siano già quantificati nel loro esatto ammontare.

Quanto alla provenienza della richiesta risarcitoria rilevante ai fini del terzo comma, osserva la Cassazione, se ne è sempre presupposto l’autore nel soggetto danneggiato. Si è infatti costantemente affermato che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell’assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l’ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. Non risultano precedenti nel senso dell’equiparazione, quanto agli effetti di decorrenza della prescrizione, della richiesta proveniente dal terzo a quella proveniente dal danneggiato. Diversamente si è deciso con riferimento alla comunicazione della richiesta prevista dal quarto comma quale causa di sospensione della prescrizione. La giurisprudenza, specifica la pronuncia, è nel senso che la sospensione del termine di cui all’art. 2952, comma 4, cod. civ. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo. Il Collegio, precisa la sentenza, pur condividendo quest’ultimo orientamento ritiene che esso non sia decisivo al fine di equiparare la richiesta risarcitoria proveniente dal terzo a quella proveniente dal danneggiato, per gli effetti del terzo comma. Ed, invero, il quarto comma disciplina, non la richiesta di risarcimento, ma la comunicazione di questa all’assicuratore, e si ammette che la comunicazione, una volta che la richiesta sia stata avanzata dal danneggiato, sia idonea a sospendere il corso della prescrizione, sia se effettuata all’assicuratore dal suo debitore, cioè dall’assicurato, sia se effettuata direttamente dal danneggiato, che – si aggiunge – se effettuata dal terzo. A quest’ultimo, in sostanza, si riconosce il ruolo di mero comunicatore all’assicuratore della richiesta risarcitoria. Ben diverso significato assume la provenienza soggettiva di quest’ultima richiesta: in tanto questa può essere espressione della pretesa risarcitoria, cioè, per quanto detto sopra, della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire all’assicurato il risarcimento dei danni, in quanto provenga dal danneggiato.

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